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Sentenza — n. 33388/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33388/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 1.2. Vizio di motivazione in ordine dichiarazione di responsabilità.2. In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 33388/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo giudice, rilevata l'erronea applicazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen., comunque condividendo il giudizio positivo espresso nella sentenza di primo grado sul punto, le ha riconosciute come equivalenti pervenendo, comunque, a una riduzione complessiva della pena. Ragioni queste per le quali'Dt, fronte di tale corretto modo di procedere e del conforme riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa, le attuali censure risultano inconferenti.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina infrazione alla legge sulle armi procedura di revisione penale delitto tentata rapina altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMON ETTI MICHELE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 06/07/1999 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 15/1/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BOLOGNA il 14/5/2020 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di SIMONETTI MICHELE per i reati di rapina aggravata di cui agli artt. 628, commi primo, secondo e terzo n. 1 cod. pen., 4 L. 110/75 e 586 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 1.2. Vizio di motivazione in ordine dichiarazione di responsabilità.2. In data 26 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Alessandro Cimmino, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione in quanto la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento alla sola gravità dei fatti e non alla capacità a delinquere e così non avrebbe applicato correttamente il criterio di valutazione di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Il primo giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con criterio di C prevalenza e per le stesse >a stata applicata la riduzione massima, cioè di un terzo.

Il secondo giudice, rilevata l'erronea applicazione dell'art. 63, comma quarto cod. pen., comunque condividendo il giudizio positivo espresso nella sentenza di primo grado sul punto, le ha riconosciute come equivalenti pervenendo, comunque, a una riduzione complessiva della pena. Ragioni queste per le quali'Dt, fronte di tale corretto modo di procedere e del conforme riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa, le attuali censure risultano inconferenti.

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine(dichiarazione di responsabilità. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento all'arresto in flagranza e alla confessione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12;03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di eurp tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa