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Sentenza — n. 33086/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33086/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33086/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, quanto agli elementi valorizzati ad integrazione dei necessari gravi indizi di colpevolezza, nonché carenza di motivazione, per mancata considerazione degli elementi acquisiti all'esito di investigazioni difensive, (riepilogati a pagg. 3 e seguente del ricorso), in ipotesi atti a sconfessare la ritenuta sussistenza dei predetti gravi indizi di colpevolezza. Contesta, in particolare: - l'interpretazione della conversazione intercettata in data 04/11/2021 (pagg. 4 e seguenti del ricorso); - la concreta rilevanza degli elementi ulteriori valorizzati dal Tribunale ad integrazione del necessario quadro indiziario (pagg. 6 e seguenti del ricorso); - la concreta rilevanza degli elementi nuovi (rinvenimento di quattro ricetrasmittenti e di una pistola a salve priva di tappo rosso asseritamente compatibile con una delle armi impugnate dai rapinatori) valorizzati dal Tribunale ad integrazione del necessario quadro indiziario (pagg. 9 e seguenti del ricorso); - la tenuta logica delle argomentazioni in virtù delle quali il Tribunale ha negato la valenza degli elementi a discarico prospettati in memoria dalla difesa (pagg. 11 e seguenti del ricorso).

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33086/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In realtà, gli elementi valorizzati dal Tribunale nella motivazione del provvedimento impugnato non consentono di ricollegare con certezza l'indagato proprio alla rapina in contestazione, trattandosi, a ben vedere, di elementi in parte di significato incerto, in parte compatibili con la commissione di un qualunque altro fatto illecito, e non necessariamente della predetta rapina. 3.1. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che procederà a nuova valutazione degli elementi indiziari raccolti, tendo conto dei rilievi che precedono.

Parole chiave

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rapina contraffazione di merci crimine reato flagrante tentato furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Franco Tomasello ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMASELLO FRANCO nato a PRIOLO GARGALLO (SR) il 11/01/1970 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di ROMA - sez. riesame misure cautelar'. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udite le conclusioni del sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avv. GIANLUCA CIAMPA, che deposita in udienza copia dell'istanza di trattazione orale inviata in cancelleria a mezzo p.e.c. in data 21/04/2022 e, senza nulla eccepire, rende noto di non aver ricevuto la requisitoria del P.G.; all'esito, si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Franco Tomasello ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata dall'impiego di armi, perpetrata in Fiuggi, in data 11/09/2021, verso le ore 11., nella gioielleria Cataldi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, quanto agli elementi valorizzati ad integrazione dei necessari gravi indizi di colpevolezza, nonché carenza di motivazione, per mancata considerazione degli elementi acquisiti all'esito di investigazioni difensive, (riepilogati a pagg. 3 e seguente del ricorso), in ipotesi atti a sconfessare la ritenuta sussistenza dei predetti gravi indizi di colpevolezza. Contesta, in particolare: - l'interpretazione della conversazione intercettata in data 04/11/2021 (pagg. 4 e seguenti del ricorso); - la concreta rilevanza degli elementi ulteriori valorizzati dal Tribunale ad integrazione del necessario quadro indiziario (pagg. 6 e seguenti del ricorso); - la concreta rilevanza degli elementi nuovi (rinvenimento di quattro ricetrasmittenti e di una pistola a salve priva di tappo rosso asseritamente compatibile con una delle armi impugnate dai rapinatori) valorizzati dal Tribunale ad integrazione del necessario quadro indiziario (pagg. 9 e seguenti del ricorso); - la tenuta logica delle argomentazioni in virtù delle quali il Tribunale ha negato la valenza degli elementi a discarico prospettati in memoria dalla difesa (pagg. 11 e seguenti del ricorso).

2. La motivazione del Tribunale è, sotto plurimi profili, carente, contraddittoria, manifestamente illogica. 2.1. Tra gli elementi valorizzati, alcuni non sono pregnanti: - i dati antropomorfici valorizzati sono estremamente comuni, e quindi non corroborano, in difetto di apprezzabili peculiarità, il riferimento all'indagato; - il rinvenimento delle ricetrasmittenti e della pistola giocattolo appare troppo generico in riferimento alle accertate modalità della rapina; - il riferimento alle somme spese da congiunti dell'imputato (non elevate, perché ammontanti a poche migliaia di euro) non risulta peculiarmente compatibile 2., con l'ampia provvista in ipotesi disponibile per effetto della partecipazione alla rapina in contestazione, che aveva fruttato tanto di più, potendo trovare anche giustificazioni ulteriori, ovvero provenire da altre vicende, anche delittuose (ma diverse: di qui, il diritto dell'indagato di non farne parola), meno redditizie. 2.2.

Le emergenze delle intercettazioni non sono estremamente chiare, ed anzi, in parte, contraddicono la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito. 2.2.1. Se, da un lato, è pacifico che i rapinatori asportarono preziosi di ingente valore, le conversazioni valorizzate dal Tribunale ad integrazione del necessario quadro indiziario fanno riferimento ad una liquidazione per contanti che non si comprende come, quando ed in che misura avvenuta. 2.2.2. Appare, inoltre, sommamente incongruo che, nel medesimo contesto, soggetti che, in ipotesi, avrebbero appena portato a compimento una rapina di preziosi di valore approssimativamente pari ad 1.500.000 euro circa (pag. 1 dell'ordinanza impugnata), si pongano in contrasto, anche aspro, per elargizioni di minimo importo (cento euro: pochi spiccioli, rispetto a quanto in ipotesi ricavato della rapina). 2.2.3.

Non è in alcun modo spiegata la pretesa del Proietti il quale, in ipotesi complice di una rapina perpetrata da tre malviventi entrati in gioielleria, oltre che verosimilmente da un quarto con funzioni di "palo", che aveva fruttato preziosi di valore pari a circa un milione e mezzo di euro, rivendica per sé una quota di novecentomila euro (pag. 3 dell'ordinanza impugnata), ben superiore al quarto, ed anche al terzo, del bottino ricavato. 2.2.4. Con la ricostruzione dei fatti accolta dal Tribunale si pone in insanabile contrasto quanto emergente da una conversazione intercorsa in data 18/11/2021 tra l'indagato e la sorella Anna Maria, dalla quale si evince che più o meno a metà del mese di ottobre 2021 il Colasanti aveva chiesto ad Anna Maria di dare al fratello Franco Tomasello il suo nuovo numero di telefono, ma la sorella aveva dimenticato di farlo: l'indagato (pag. 5 dell'ordinanza impugnata) le raccomanda di dirlo al Colasanti, il quale altrimenti avrebbe ragione di ritenere che Franco è immotivatamente sparito.

Tale elemento si pone in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale in relazione alle doglianze del Colasanti ed alla ragione per la quale il Tomasello si sarebbe reso irreperibile. 2.2.5. Appare, infine, quanto mai incongruo che uno dei complici (in ipotesi, il Colasanti) abbia supinamente accettato che il complice Tomasello (che, sempre in ipotesi, aveva in custodia l'intero bottino) partisse, senza chiedere immediatamente lumi sul momento in cui il bottino sarebbe stato diviso, ed abbia atteso due mesi circa per dolersi della sparizione del Tomasello (tra l'altro, a .. quanto sembra, non dolosa, ma dovuta ad una dimenticanza della sorella).2.3.

Trattasi di dati emergenti con evidenza dalle conversazioni intercettate, non considerati dai giudici del merito, e che rendono allo stato contraddittoria e manifestamente illogica l'interpretazione delle acquisite intercettazioni cui il Tribunale ha ritenuto di addivenire, dalle quali emerge, piuttosto, quantomeno allo stato, un quadro non chiaro.

3. In realtà, gli elementi valorizzati dal Tribunale nella motivazione del provvedimento impugnato non consentono di ricollegare con certezza l'indagato proprio alla rapina in contestazione, trattandosi, a ben vedere, di elementi in parte di significato incerto, in parte compatibili con la commissione di un qualunque altro fatto illecito, e non necessariamente della predetta rapina. 3.1. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che procederà a nuova valutazione degli elementi indiziari raccolti, tendo conto dei rilievi che precedono.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deci o il 07/06/2022 Il Consig iere estensore Il President