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Sentenza — n. 33085/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33085/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33085/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il motivo reitera doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. Il Tribunale ha, infatti, posto a fondamento della contestata statuizione l'elevato numero di gravi reati commessi per ampio lasso di tempo dall'indagato, a partire dall'aprile 2013 fino all'anno 2018, unitamente al rilievo che non risulta allo stato accertata l'estinzione dei contestati rapporti usurari, correttamente facendone derivare l'esistenza di un pericolo di recidiva estremamente elevato, attuale e concreto, che solo la misura applicata può neutralizzare.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33085/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto ..... dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

Parole chiave

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carcerazione cautelativa mantenimento della carcerazione di sicurezza carcerazione preventiva eccessiva carcerazione giudiziaria casellario giudiziale arresto

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Giuseppe Turrà ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TURRA' GIUSEPPE nato a CUTRO (KR) il 10/05/1970 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di CATANZARO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Beltrani; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Gregorio Viscomi, che ha richiamato integralmente il ricorso, chiedendone raccoglimento

RITENUTO IN FATTO

Giuseppe Turrà ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per tre reati di usura ed un reato di estorsione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., commessi fino al 2018, lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ed, in particolare, del pericolo di recidiva. Nelle more è pervenuta nell'interesse del ricorrente una memoria che reitera le doglianze già costituenti oggetto di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

1. Il motivo reitera doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. Il Tribunale ha, infatti, posto a fondamento della contestata statuizione l'elevato numero di gravi reati commessi per ampio lasso di tempo dall'indagato, a partire dall'aprile 2013 fino all'anno 2018, unitamente al rilievo che non risulta allo stato accertata l'estinzione dei contestati rapporti usurari, correttamente facendone derivare l'esistenza di un pericolo di recidiva estremamente elevato, attuale e concreto, che solo la misura applicata può neutralizzare.

2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto ..... dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplific