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Sentenza — n. 33079/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33079/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33079/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico ministero impugna l'ordinanza in data 12/10/2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza in data 18/08/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso contestato al capo 94. Deduce: _/&.St s/_ •—‘, 1.1. Mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'elemento oggettivo del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis, cod.pen..

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33079/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Mancanza e illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'elemento soggettivo di cui agli artt. 110, 416-bis, cod.pen. Secondo il ricorrente, Camnnarata -diversamente da quanto ritenuto dal tribunale- era pienamente consapevole di apportare un contributo fondamentale alla persistenza in vita del sodalizio, che attraversava una fase di critica difficoltà in ragione della contemporanea permanenza in carcere della gran parte degli uomini del clan Sanfilippo.

Parole chiave

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gravi addebiti penali favoreggiamento indizio verosimiglianza della persecuzione partecipazione al reato comunicazione degli elementi a carico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CAL- TANISSETTA nel procedimento a carico di: CAMMARATA MASSIMILIANO nato a MILANO il 29/05/1977 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurato- re generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame; udito il difensore, l'Avvocato ATTILIO CARLO VILLA che, in difesa di CAMMARATA MASSIMILIANO, ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero impugna l'ordinanza in data 12/10/2021 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza in data 18/08/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso contestato al capo 94. Deduce: _/&.St s/_ •—‘, 1.1. Mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'elemento oggettivo del delitto di cui agli artt. 110, 416-bis, cod.pen..

Il motivo si rivolge alla parte di motivazione con cui il tribunale ha sottolineato che la contestazione delimita la durata dell'associazione a partire da settembre 2017, mentre le dazioni sono antecedenti, così che Cammarata non poteva contribuire al sostentamento di un'associazione che non esisteva all'epoca delle dazioni. Secondo l'Ufficio ricorrente è errato affermare che il Clan Sanfilippo non esistesse prima del 2017, visto che l'esistenza del clan è stata accertata con sentenze definitive sin dagli anni '80. Assume, quindi, che il Tribunale incorre in un evidente errore logico oltre che giuridico, perché confonde il profilo concernente l'esistenza del sodalizio con quello inerente alla contestazione agli indagati nel presente procedimento di condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 416-bis, cod.pen. 1.2.

Mancanza e illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'elemento soggettivo di cui agli artt. 110, 416-bis, cod.pen. Secondo il ricorrente, Camnnarata -diversamente da quanto ritenuto dal tribunale- era pienamente consapevole di apportare un contributo fondamentale alla persistenza in vita del sodalizio, che attraversava una fase di critica difficoltà in ragione della contemporanea permanenza in carcere della gran parte degli uomini del clan Sanfilippo.

Il Pubblico ministero ricorrente sostiene altresì che il Tribunale non ha considerato tutta una serie di circostanze valorizzate dal G.i.p. Circostanze che vengono compendiate e illustrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il tribunale, invero, diversamente da quanto dedotto dal Pubblico ministero ricorrente, non ha negato la sussistenza del clan Sanfilippo, ma ha verificato la fondatezza dell'accusa, avendo quale parametro di riferimento l'editto accusatorio -così come indicato dal Pubblico ministero. Sulla base di ciò, il tribunale ha rilevato che il perimetro temporale di operatività dell'associazione -così come indicato dal Pubblico ministero- era fissato "dal settembre 2017 con condotta in atto", mentre le dazioni di denaro di Cammarata avevano inizio già prima di tale ambito temporale, così che esse non potevano dirsi destinate al sodalizio l'associazione.

Da questa evenienza, il tribunale si è convinto che le elargizioni di denaro non potevano essere dirette al sostentamento del clan, ma -piuttosto- al sostegno di Sanfilippo Giuseppe, in quanto elargite sempre ed esclusivamente nelle sue mani. Tale convincimento veniva ulteriormente corroborato dal rilievo della gratitudine nutrita da Cammarata nei confronti di Sanfilippo Giuseppe e per l'assenza di elementi indiziari dai quali evincere che l'indagato fosse consapevole che il denaro dato a costui fosse poi destinato al sostentamento del clan. Va -dunque- rilevato come le argomentazioni spese dal tribunale per escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen. non siano implausibili, così che non possono rinvenirsi i denunciati vizi di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione.

Ne discende che il ricorso del Pubblico ministero è infondato e va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 28 aprile