Sentenza — n. 33066/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Buselli Marzia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascrittole, per mancanza della condizione di procedibilità) lamentando erronea applicazione della legge penale, perché il reato era procedibile d'ufficio, e comunque perché, prima dell'emanata declaratoria d'improcedibilità, sarebbe stato necessario informare la p.o. della possibilità di esercitare il diritto di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen; Sentenza — n. 33066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il capo d'imputazione non reca menzione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen., che, a parere del ricorrente, renderebbe il reato contestato all'imputata procedibile d'ufficio. D'altro canto, l'entità non particolarmente elevata degli importi de quibus non consente di ritenere che la predetta circostanza aggravante sia stata implicitamente contestata pur in difetto di riferimenti specifici ad essa.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LIVORNOnel procedimento a carico di: BUSELLI MARZIA nata a ROSIGNANO MARITTIMO (LI) il 01/02/1967 avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di LIVORNO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Beltrani; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. Gabriele Rondanina, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Buselli Marzia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. ascrittole, per mancanza della condizione di procedibilità) lamentando erronea applicazione della legge penale, perché il reato era procedibile d'ufficio, e comunque perché, prima dell'emanata declaratoria d'improcedibilità, sarebbe stato necessario informare la p.o. della possibilità di esercitare il diritto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, presentato per motivi infondati, va rigettato.
1. Il capo d'imputazione non reca menzione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen., che, a parere del ricorrente, renderebbe il reato contestato all'imputata procedibile d'ufficio. D'altro canto, l'entità non particolarmente elevata degli importi de quibus non consente di ritenere che la predetta circostanza aggravante sia stata implicitamente contestata pur in difetto di riferimenti specifici ad essa.
2. Parimenti infondato è il secondo motivo, emergendo dagli atti inequivocabilmente che la p.o. legittimata all'esercizio del diritto di querela era a conoscenza dei fatti e ciononostante non si era attivata per sporgere querela (cfr. espressamente pag. 6 dell'atto di denuncia querela del dott. Francesco Tarchi, soggetto non legittimato, quanto alla consapevole, protratta, inerzia del soggetto legittimato, sig. Nicola Di Paco).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. C