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Sentenza — n. 33064/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gianluca Mondin ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 06/07/2020, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo plurimi vizi di motivazione quanto alla conclusiva affermazione di responsabilità (in particolare, perché il teste Peroni non lo avrebbe mai indicato come il rapinatore, ed avrebbe concluso in tali sensi solo a seguito di una domanda della P.G. operante, e perché i valorizzati riconoscimenti fotografici sarebbero inattendibili).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 4/ 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

Parole chiave

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indizio testimone a carico gravi addebiti penali testimonianza della vittima indagine per furto altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONDIN GIANLUCA nato a ROMA il 03/07/1989 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Beltrani; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Giovanni Arona, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge, ed eventualmente con rinvio per nuovo giudizio

RITENUTO IN FATTO

1. Gianluca Mondin ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 06/07/2020, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di rapina pluriaggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo plurimi vizi di motivazione quanto alla conclusiva affermazione di responsabilità (in particolare, perché il teste Peroni non lo avrebbe mai indicato come il rapinatore, ed avrebbe concluso in tali sensi solo a seguito di una domanda della P.G. operante, e perché i valorizzati riconoscimenti fotografici sarebbero inattendibili).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

1. I motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2.

La Corte di appello ha, infatti, posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità l'intervenuta concorde individuazione fotografica dell'imputato da parte del Peroni (soggetto incensurabilmente ritenuto attendibile, perché ben conosceva l'imputato, per avere con lui convissuto a lungo, e perché immediatamente dopo i fatti in contestazione lo aveva inseguito), della p.o. e di un terzo soggetto; ha, inoltre, dettagliatamente esaminato le censure difensive, puntualmente confutandole.

2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 4/ 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motiv