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Sentenza — n. 33061/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity under procedural code articles 581 and 591.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33061/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements of Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for a retrial based on alleged factual errors regarding the alibi and mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected complaints. Consequently, the court ruled that the petition did not substantively confront the lower court's reasoning and ordered the appellant to pay legal fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already properly dismissed without presenting new, specific arguments that substantively confront the lower court's decisions.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive grievances Code of Criminal Procedure procedural defect factual review legal fees and fine testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALSAMO ANTONIO nato a MANFREDONIA (FG) il 19/08/1972 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per l'imputato, le conclusioni dell'Avv. INNOCENZA STARACE, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Balsamo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia, in data 30/05/2016, aveva dichiarato l'imputato colpevole di rapina pluriaggravata e porto illegale di un'arma da sparo in luogo pubblico, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione degli articoli 495 e 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (che sarebbe inficiata da mancata considerazione dell'alibi e delle reali fattezza fisiche dell'imputato), nonché quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.1. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilrnente valorizzato: - a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, i plurimi indizi, motivatamente ritenuti gravi, precisi e concordanti, riepilogati a pagg. 3 e seguente della sentenza impugnata; - a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti, i gravi e specifici precedenti penali e l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, di apprezzabile meritevolezza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle z spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazi