Civil appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual evidence regarding extortion coercion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeals inadmissible because the appellant failed to provide specific factual evidence supporting the claim of extortion coercion. The appellant argued that the lower court erred in finding the facts non-existent, but the court noted the absence of detailed references to specific instances of joint action or pressure exerted on the victims. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary factual foundation required for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Civil appeals against criminal judgments are inadmissible if the appellant fails to substantiate their claims with specific factual evidence and precise references to the record, rendering the appeal insufficient for autosufficiency.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili: VITALIZIO Antonia IMPALÀ Filippo avverso la sentenza n. 561 emessa il 6 luglio 2021 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, nel procedimento penale a carico di MARCHETTA Angelo, celebratosi altresì nel contraddittorio del responsabile civile Chiesa Evangelica Missionaria Pentecostale di Olivarella; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona del Dott.
Luigi Cuomo, che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi;Udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti Avv. Fabio Repici che, dopo breve intervento, insiste per l'accoglimento dei ricorsi, depositando conclusioni scritte, cui si riporta; Udite le conclusioni del difensore dell'imputato Massimo Lo Giudice e del responsabile civile Avv. Chiara Mostaccio, che concludono per l'inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO 1. L'Avv. Fabio Repici propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 561 del 2021, emessa il 6 luglio 2021, con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di secondo rinvio disposto dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 8044 del 3 dicembre 2020-1° marzo 2021, accoglieva l'appello proposto dall'imputato MARCHETTA Angelo e dal responsabile civile Chiesta Cristiana Evangelica Missionaria Pentecostale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 27 marzo 2014, assolveva il Marchetta dal delitto di estorsione a lui contestato in concorso con SPADARO Francesco ed ANDALORO Rosaria perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili.
2. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, in data 11 aprile 2001, il Marchetta, agendo in concorso con lo Spadaro e la Andaloro, separatamente giudicati e definitivamente condannati, avrebbe costretto con minacce e violenze LA SPADA Giovannina ed i coniugi VITALIZIO Antonina ed IMPALÀ Filippo a risolvere il contratto di donazione della proprietà con riserva di usufrutto di un immobile dalla prima ceduto ai secondi con atto pubblico dell'Il ottobre 2000 e, contestualmente, avrebbe costretto la LA SPADA a donare lo stesso immobile alla Chiesa Cristiana Evangelica giusta atto accettato dal Marchetta in qualità di legale rappresentante della stessa.
3. In precedenza, la sentenza del Tribunale era stata riformata dalla sentenza in data 11 marzo 2016 della Corte d'appello di Messina, che, in accoglimento dell'appello del Marchetta e della Chiesa Cristiana Evangelica, aveva assolto il Marchetta, ritenendo il fatto non costituire reato: sentenza oggetto di annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 41571 del 20/06/2017.
4. Il ricorso avverso la sentenza n. 561 del 2021 della Corte d'appello di Reggio Calabria è affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629 cod. pen., .192, cod. proc. pen. e 6 Conv. EDU, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione inesistente o manifestamente illogica e travisamento delle prove.La sentenza di primo grado aveva elencato ed esaminato tutte le fonti di prova orale in uno alle evidenze documentali utilizzate per la decisione: invece "la sentenza oggi impugnata non ha offerto il minimo sforzo ricostruttivo alternativo", atomizzando e parcellizzando le condotte ascritte all'imputato, immotivatamente separandole da quelle dei concorrenti Spadaro ed Andaloro, condannati con sentenza irrevocabile; "analogo sforzo la Corte territoriale ha dispiegato per l'occultamento di rilevantissime forti di prova e l'ingiustificata e illogica minimizzazione dell'operato dell'imputato", piegandosi sulla versione difensiva svolta in favore di questi, secondo cui il suo intervento era finalizzato unicamente a dirimere la controversia coinvolgente i coniugi Vitalizio-Impalà.
In tal guisa, nondimeno, "decenni di giurisprudenza univoca sulla responsabilità per concorso nell'estorsione dell"amico buono' sono evaporati", erronea dunque essendo l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non emergono indici di certezza del concorso dell'imputato con i nipoti della La Spada. La sentenza impugnata incorre in travisamento della prova laddove afferma che il ruolo di intermediario dell'imputato è avvalorato dalle stesse parole della p.c. Impalà Filippo e della figlia IMPALÀ Nadia, i quali, concordemente, indicano il primo come persona di riferimento della comunità evangelica.
Impalà Filippo ha invero dichiarato l'esatto contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, rappresentando (alla stregua delle dichiarazioni rese il 13 ottobre 2011, il 12 gennaio 2012 ed il 14 giugno 2012) le minacce morali dell'imputato, coadiutore degli originari coimputati ed abusante della propria autorità connessa al ruolo di pastore. Siffatte dichiarazioni di Impalà Filippo trovano "suggello" in quelle (rese il 12 luglio 2012) da Impalà Nadia, parimenti travisate. La sentenza impugnata, laddove afferma essere distonica rispetto all'accusa la prosecuzione della frequentazione della comunità ecclesiale, guidata dall'imputato, da parte della moglie e della figlia di Impalà Filippo, cade, di nuovo, in travisamento, scartando "le notorie massime di esperienza in relazione alla difficoltà delle vittime di pratiche estorsive di emanciparsi".
Ulteriore travisamento riguarda la "pretesa lettura dei fatti [...] in ordine alla veridicità della versione delle parti civili circa i propri rapporti con la donante Giovanna La Spada". Nell'acquisito verbale di s.i. di LA SPADA Maria questa ha riferito c:he LA SPADA Giovanna aveva effettiva volontà di donare l'immobile a Impalà Filippo ed anche i nipoti (la stessa La Spada Maria e LA SPADA Franco) erano d'accordo. La Corte d'appello ha trascurato sia "la deposizione del notaio rogante gli atti con i quali l'immobile fu tolto alle parti civili e donato [...] alla Chiesa Evangelica guidata dall'imputato" sia gli "stessi documenti notarili".
Non erano necessari riscontri alle deposizioni "delle plurime (due) parti civili". Infine, la sentenza impugnata non presenta alcun cenno di motivazione rafforzata.
5. In udienza, le parti concludono come in epigrafe. CONDIFERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - non inammissibile sotto il profilo del difetto di procura in capo al difensore proponente eccepito dai difensi dell'imputato e del responsabile civile, essendo già stato k". ritenuto ammissibile, da Sez. 2, n. 41571 del 2017, precedente ricorso per cassazione dal medesimo difensore proposto nell'interesse delle parti civili patrocinate - lo è tuttavia per una pluralità di altre ragioni. 1.1. In primo luogo, esso, oltre a prodursi nella concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura onnicomprensiva dei profili del vizio di motivazione (cfr.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo), viepiù cumula in un'unica formulazione plurimi mezzi eterogenei, affastellati sia nell'evocazione in rubrica delle norme violate sia nella susseguente illustrazione delle ragioni a fondamento delle censure, non partitamente isolate e sviluppate. Siffatta formulazione del ricorso, costringendo questa Suprema Corte ad un'opera interpretativo-ricostruttiva dei plurimi rilievi concentrati nell'unico motivo di ricorso, è per ciò solo irritualmente svolta, impedendo l'instaurazione di un valido rapporto processuale. 1.2.
Inoltre, il ricorso è del tutto aspecifico nella parte in cui, con un'affermazione apodittica, taccia la sentenza impugnata di aver finanche "dispiegato" un preteso "sforzo" per "l'occultamente di rilevantissime fonti di prova": "fonti di prova" il cui "occultamento" non trova poi - nonostante il significato del termine obiettivamente pregnante - né elencazione né illustrazione nell'ulteriore sviluppo argomentativo. Parimenti in aspecificità cade il ricorso a misura che invoca atti del procedimento, con particolare riguardo alla sentenza di primo grado o a talune risultanze istruttorie, quali ad esempio la deposizione del notaio rogante e gli stessi documenti notarili, ovvero le dichiarazioni della La Spada e dei suoi nipoti, senza riportarne, e "a fortiori" contestualizzarne, i contenuti, e senza evidenziarne l'efficacia dimostrativa rispetto alla tesi sostenuta. 1.3.
D'altronde, il ricorso, anche quando a più riprese evoca le deposizioni di Impalà Filippo (peraltro protrattesi in più udienze) e della figlia Impalà Nadia, sulle quali, in sostanza, polarizza le censure, si limita a riprodurne brevi passaggi, bensì allegati in copia (come da indice in calce al ricorso stesso), tuttavia, in violazione del principio di autosufficienza, soltanto per stralcio. Ciò impedisce a questa Suprema Corte - viepiù in ragione dell'assenza, nuovamente, di alcuna contestualizzazione di detti passaggi, oltremodo necessaria alla luce degli ulteriori, di differenti tenore e contenuto, valorizzati nella sentenza impugnata - di poter apprezzare nel complesso (e comunque in una prospettiva di congrua ampiezza) i portati testimoniali degli Impalà, al cospetto delle pur formalizzate denunce sia di travisamento delle prove, tra cui "in primis" detti portati testimoniali, siccome oggetto, sec:ondo il ricorrente, di un totale e radicale fraintendimento da parte della Corte d'appello, sia, più comprensivamente, di malgoverno della valutazione degli esiti delle prove. 1.4.
Siffatta omissione appare tanto più reprensibile a misura che si consideri come - alla luce di quanto evidenziato in premessa - il ricorso mira ad ottenere l'annullamento, all'evidenza in chiave prospetticamente condannatoria, ancorché ai soli effetti civili, di una sentenza assolutoria, ragion per cui, al fine di superare il vaglio preliminare di ammissibilità, avrebbe dovuto farsi carico di paventare ragioni di critica di per se stesse evocative di quei canoni di rafforzamento probatorio e motivazionale richieste (giusta segnatamente Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02) per l'esito decisorio avuto di mira.Tale requisito non è soddisfatto, come chiaramente emerge già dall'esordio della parte motivazionale del ricorso, ove semplicemente si richiama, a fini di conferma, nel modo generico di cui s'è detto, la sentenza di primo grado di per se stessa considerata (a prescindere dai successivi sviluppi procedimentali ed in particolare dalla seconda sentenza di annullamento con rinvio e dalla sentenza impugnata), siccome ,:)sseritamente esaustiva nella disamina dell'intero materiale probatorio, di natura dichiarativa e documentale, nondimeno neppure elencato. 1.5.
In definitiva, il ricorso, totalmente vertito in fatto, è volto a domandare a questa Suprema Corte, a dispetto dei dedotti vizi della sentenza impugnata in formalistico richiamo dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una diversa e più favorevole, per le parti civili, ricostruzione di merito della vicenda, in patente violazione, tuttavia, dei canoni cui il giudizio di legittimità è astretto (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). 1.6. Infine, anche a prescindere da quanto precede, il ricorso sarebbe comunque manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata, ben lungi dall'atomizzare le condotte ascritte all'imputato, offre invece un quadro ricostruttivo coerente con le sentenze di condanna degli originari coimputati Spadaro ed Andaloro. 1.6.1.
Essa, invero, non scalfisce affatto l'affermazione irrevocabile di penale responsabilità di costoro, in quanto attribuisce all'imputato un ruolo di mediazione tra le opposte pretese degli Impalà da una parte e dei parenti della La Spada dall'altra, alla stregua di una lettura dei fatti integrante quello sforzo ricostruttivo-motivazionale rafforzato richiesto da un (per vero non unanimemente condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità per la riforma in senso favorevole all'imputato della decisione condannatoria (cfr. ad esempio recentemente Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404-01): sforzo infondatamente, dunque, ritenuto mancante in ricorso. 1.6.2.
A mente di ciò , la pur suggestiva immagine dell —evaporazione" di stratificate elaborazioni in tema di "concorso nell'estorsione dell'amico buono —, lamentata dal ricorrente, non tiene in conto la mancata emersione "a priori", come sottolineato dalla sentenza impugnata, di condotte dell'imputato che lo collochino in un fronte comune unitamente a detti originari coimputati contro gli Impalà. Al riguardo, totalmente sguarnito di pertinenti ric:hianni, a fini di autosufficienza, si palesa in particolare il contrario asserto (di cui a p. 4 del ricorso) secondo cui "la sentenza di primo grado [...] aveva riportato con chiarezza come l'imputato avesse non solo esperito le sue pressioni singolarmente sul signor Impalà, ma avesse corroborato anche quelle fatte dai due correi dell'imputato in alcune occasioni in cui erano stati presenti congiuntamente, sia in presenza, sia telefonicamente": non citata la sentenza di primo grado nei pertinenti passaggi motivazionali, in guisa da metterli a confronto con quelli della sentenza impugnata onde dimostrare l'erroneità di quest'ultima, non sono indicate, con i necessari richiami agli atti del procedimento, le "occasioni" di congiunto agire dell'imputato con gli originari coimputati, viepiù in senso costrittivo della volontà sia dei coniugi Vitalizio-Impalà, sia però anche, su altro concorrente versante, della La Spada.
Ne, in aggiunta a ciò, nonostante gli approfondimenti resisi necessari a seguito del rinvio sul punto ad opera della Sesta Sezione nella sentenza rescindente, è emersa alcuna coercizione esercitata dall'imputato nella seconda "franche" della condotta estorsiva ipotizzata dall'imputazione, quella, cioè, afferente la posizione della La Spada. 1.6.3. In tale prospettiva, non incorre certamente in contraddittorietà la sentenza impugnata nell'evidenziare l'incoerenza della prosecuzione della frequentazione della comunità ecclesiale da parte di moglie e figlia di Impalà Filippo nonostante la pretesa prevaricazione subita: a fronte di un tal solido argomento fattuale e logico, il ricorso oppone solo la pretermissione di vaghe "massime d'esperienza" circa le difficoltà di emancipazione delle vittime di estorsione. 1.6.4.
Infine, nessuna valenza scardinante decisiva assume la circostanza della volontà della La Spada Giovanna e dei suoi nipoti, ossia La Spada Maria e La Spada Franco, di donare l'immobile ai coniugi Vitalizio-Impalà, attesa la totale mancanza di riferimenti temporali in ordine all'oggetto del racconto della La Spada Maria, citato in ricorso (pp. 7 ed 8), traendosi anzi da questo conferma dell'avere suscitato la decisione della La Spada Giovanna (come ritenuto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata) una contrapposizione tra i parenti della medesima ("Nino Spadaro e Rosalba, cioè Rosaria Andaloro") ed il, significativamente lì presente, "Impalà", ossia Impalà Filippo.
2. Alla luce di quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al