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Sentenza — n. 32052/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32052/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32052/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ROBERTO nato a PATERNO' il 08/07/1973 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI ritenuto di procedere senza formalità - che l'imputato Roberto Spampinato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando la mancata esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anc:he rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pera in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 629 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32052/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI ritenuto di procedere senza formalità - che l'imputato Roberto Spampinato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando la mancata esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anc:he rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pera in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione opposizione al precetto esecutivo tentata estorsione condono delle spese procedurali differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che l'imputato Roberto Spampinato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando la mancata esclusione dell'ipotesi di cui all'art.
art. 629 cod. pen
pen., lamentando la mancata esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ROBERTO nato a PATERNO' il 08/07/1973 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI ritenuto di procedere senza formalità

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Roberto Spampinato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando la mancata esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anc:he rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pera in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec