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Sentenza — n. 31716/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31716/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Barretta Guglielmo ricorre avverso la sentenza in data 27/10/2020 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 28/11/2018 del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1 /,.St ,/n-• \._, 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato. Secondo la difesa la Corte di appello ha erroneamente disatteso la censura con cui si opponeva che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di Rallo Paola e Cammarata Carola. 1.2. "Nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell'ipotesi di cui all'art.628 c.p. in quella ex artt. 56 e 624 c.p.".

Regesto Legislator

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art. 581 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31716/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In questo caso si nega la configurabilità del reato, perché "alla luce della verosimile versione fornita dal Barretta, non può sottacersi come non sia emerso che l'arnese in commento fosse chiaramente utilizzabile, attraverso una valutazione delle circostanze di tempo e di luogo del fatto, per l'offesa alla persona". In linea subordinata si sostiene che la Corte avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/75 e irrogare la sola pena dell'ammenda.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi contravvenzione bagatellare delitto reati violenti ricettazione reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARRETTA GUGLIELMO nato a PENNE il 15/11/1973 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocata FRANCESCA FRUSTERI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Barretta Guglielmo ricorre avverso la sentenza in data 27/10/2020 con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 28/11/2018 del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1 /,.St ,/n-• \._, 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato. Secondo la difesa la Corte di appello ha erroneamente disatteso la censura con cui si opponeva che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di Rallo Paola e Cammarata Carola. 1.2. "Nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell'ipotesi di cui all'art.628 c.p. in quella ex artt. 56 e 624 c.p.".

Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto che, in assenza di violenza e/o minaccia, andava più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 56 e 624, cod.pen. Aggiunge che, "in ogni caso, alla luce delle risultanze dibattimentali non può sostenersi che la condotta posta in essere dall'odierno appellante assurga agli estremi del tentativo punibile", mancando "gli atti diretti modo non equivoco alla realizzazione del fatto-reato", così come intesi dalla dottrina e interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.3. "Nullità della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di porto di strumento atto ad offendere di cui al capo C), e mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/75".

In questo caso si nega la configurabilità del reato, perché "alla luce della verosimile versione fornita dal Barretta, non può sottacersi come non sia emerso che l'arnese in commento fosse chiaramente utilizzabile, attraverso una valutazione delle circostanze di tempo e di luogo del fatto, per l'offesa alla persona". In linea subordinata si sostiene che la Corte avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, L. 110/75 e irrogare la sola pena dell'ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché è la pedissequa reiterazione dei motivi di appello, compiutamente affrontati e risolti dalla Corte di appello. Si rileva, infatti, come i tre motivi di ricorso siano esattamente sovrapponibili - rispettivamente- ai motivi di gravame esposti ai punti V, I-2§ e 3-1§ e 2§, sostanzialmente riprodotti parola per parola, senza che siano esposte censure alla motivazione spesa nella sentenza impugnata per disattenderli. 2 \> Si deve, dunque, ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in