Italian Supreme Court dismisses appeal regarding retroactive custody date due to lack of deducibility from prior proceedings. The court ruled the new measure was based on evidence not available in the earlier file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Michael Gabrielli's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had rejected a request to retroactively date the start of pre-trial detention to September 2020, citing a qualified connection between two criminal proceedings. The Court affirmed that the new measure relied on evidence emerging later than what was present in the initial file, making the facts undeducible at the time of the first order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 297, comma 3 cod. proc. pen.; The request to retroactively date a coercive measure requires that the factual basis be deducible from the documents existing at the time of the first measure, not merely historically known.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI MICHAEL nato a CAMPOSAMPIERO il 27/05/1978 avverso l'ordinanza del 03/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. ALESSANDRO CIMMINO, per il rigetto del ricorso; udito l'avv. GIAN LUIGI PIERACCINI che, in difesa di GABRIELLI MICHAEL, chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il TRIBUNALE di VENEZIA, SEZIONE DISTRETTUALE DEL RIESAME, con ordinanza in data 3/11/2021, ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di VERONA, il 9/9/2021, ha respinto l'istanza di retrodatare la decorrenza della misura al 7/9/2020 e quindi dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di GABRIELLI MICHAEL in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrinnonigidi una pluralità di reati fine.
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per CO" cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ire.23 unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. La difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che la conclusione del Tribunale, che pure ha riconosciuto la connessione qualificata tra i reati, sarebbe erronea quanto all'esclusione del requisito della "desumibilità" dei fatti oggetto della seconda ordinanza all'atto dell'applicazione del primo provvedimento. Nel procedimento di Vicenza, infatti, sarebbe sin dai primi momenti risultato che i fatti erano oggetto di indagini nel procedimento iscritto a Verona e quanto poi successivamente compendiato nell'informativa riepilogativa finale del 7/1/2021, quella poi citata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Verona, sarebbe già stato contenuto nella nota redatta dal personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona il 3/9/2020 indicata nel decreto di sequestro del pubblico ministero del 3/9/2020 utilizzato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.
La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Michael Gabrielli è sottoposto a indagini nel procedimento n. 867/2020 r.g.n.r. iscritto nel registro notizie di reato tenuto dalla Procura della Repubblica di Verona in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio (furti in danno di sportelli bancomat di istituti di credito e uffici postali mediante esplosivi) e per alcuni reati fine. Nel corso delle indagini lo stesso, il 5 settembre 2020, è stato arrestato a Montegalda, provincia di Vicenza, nella flagranza dei reati di detenzione di armi ed esplosivi, ricettazione di un'arma e riciclaggio di un'autovettura.
Per tali reati è stato iscritto il procedimento n. 6596/2020 nel registro tenuto dalla Procura di Vicenza e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, convalidato l'arresto, in data 7 settembre 2020, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. In data 6 ottobre 2020 lo stesso giudice per le indagini preliminari ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio. Il successivo 9 marzo 2021, nel procedimento n. 867/2020, con ordinanza eseguita il 15 marzo 2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha disposto nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere.
Il 20 luglio 2021 è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento iscritto a Verona.In data 13 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, dichiarata la propria incompetenza territoriale, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Verona e, in data 30 luglio 2021, nel procedimento n. 5711/2021 r.g.n.r. così iscritto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per i reati già contestati avanti al Tribunale di Vicenza. In data 9 settembre 2021 la difesa ha presentato istanza con la quale ha chiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona la revoca dell'ordinanza emessa il 9 marzo 2021 sul presupposto che la misura fosse divenuta inefficace in quanto i termini di fase erano interamente decorsi, ciò considerato che la stessa doveva essere retrodatata al 7 settembre 2021, data in cui era stata disposta per la prima volta la misura cautelare in relazione a reati legati da un rapporto di connessione qualificata con quelli ora contestati, oggetto della seconda ordinanza.
Il giudice per le indagini preliminari, pure riconosciuta la connessione qualificata tra i reati, ha escluso che sussistesse il requisito della "desumibilità" dei fatti oggetto della seconda ordinanza all'atto dell'applicazione del primo provvedimento. Provvedimento questo che il Tribunale del riesame, respinto l'appello proposto dalla difesa, ha confermato. 1.2. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è stato oggetto di numerose sentenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez.
U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911, Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.; Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347. A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che comunque si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta. 1.2.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa. 1.2.2.
Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria.1.2.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento. 1.2.4.
Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero (cfr. da ultimo anche Sez. 6, n. 38884 del 13/10/2021, Imonhide, n.m.). 1.2.5.
La verifica della "desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare di elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, poi, deve essere effettuata in ordine alla sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 — 01;
Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). 1.3. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è addivenuto è corretta. 1.3.1. Il giudice del riesame -a fronte di una richiesta che si riferiva a due provvedimenti pronunciati in due diversi procedimenti, pure originariamente pendenti avanti diverse autorità giudiziarie- ha proceduto alla verifica in ordine alla c.d. desunnibilità facendo riferimento al primo procedimento ed è pervenuto a una conclusione logica e coerente che non è pertanto sindacabile in questa sede.Nell'ordinanza impugnata, infatti, il Tribunale ha dimostrato di avere proceduto a un confronto degli elementi posti a sostegno delle due ordinanze e - all'esito di una puntuale analisi del contenuto degli atti presenti nel fascicolo del procedimento iscritto a Vicenza alla data di emissione del primo provvedimento (quale l'informativa del 3/9/2020, il decreto di sequestro, sempre del 3/9/2020, e il verbale di arresto in flagranza del 5/9/2020) e di quelli citati nella seconda ordinanza emessa a Verona (l'informativa conclusiva del 7/1/2021 e le conversazioni avvenute o comunque trascritte in data successiva al 4/9/2020 e nel mese di ottobre 2020)- ha evidenziato le ragioni per le quali deve ritenersi che l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona si fondi su elementi compiutamente emersi in un momento successivo e che non erano pertanto desumibili dagli atti presenti nel fascicolo del primo e diverso procedimento n quale si era in precedenza pronunciato il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza (cfr. pagine da 3 a 5 dell'ordinanza impugnata).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren