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Ordinanza — n. 31476/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; respondent renounced appeal seeking final judgment enforceability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent, Bruno Bevilacqua, formally withdrew his request on June 7, 2022. The appellant argued for a retrial regarding aggravated fraud charges and sentencing errors, but the respondent instead requested the lower court's judgment be declared final and enforceable. The court ruled that a withdrawal of the appeal automatically renders the proceedings closed and the judgment definitive against the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal by the respondent renders the appeal inadmissible and declares the contested judgment final and enforceable against them.

Parole chiave

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withdrawal of appeal finality of judgment enforceability of sentence inadmissibility of cassation procedural economy abbandono del procedimento per truffa differimento dell'esecuzione della pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis c.p.p.
in data 7.6.2022 è pervenuta la rinuncia di Bruno Bevilacqua al ricorso sicché veniva disposto lo stralcio della posizione del predetto imputato con formazione di autonomo fascicolo e fissazione dell'udienza camerale per la sua trattazione ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 640 cod. pen
la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo la aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Bevilacqua Bruno, nato a Roma il 10.2.1984, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 29.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'8.10.2021 il Tribunale di Roma, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Leonardo e Bruno Bevilacqua responsabili del delitto di truffa aggravata per cui, con la contestata recidiva e la riduzione per il rito premiale, aveva condannato il primo alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 400 di multa ed il secondo alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 360 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo la aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 cod. pen. e rideterminando la pena per Leonardo Bevilacqua in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 333 di multa ed in anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa per Bruno Bevilacqua;

3. entrambi gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione con unico atto a firma del medesimo difensore deducendo: 3.1 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 640 cod. pen.; 3.2 vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al concorso di persone; 3.3 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen.;

4. in data 7.6.2022 è pervenuta la rinuncia di Bruno Bevilacqua al ricorso sicché veniva disposto lo stralcio della posizione del predetto imputato con formazione di autonomo fascicolo e fissazione dell'udienza camerale per la sua trattazione ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen..

5. Il ricorso è inammissibile. Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria il giorno 7.6.2022 Bruno Bevilacqua ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.2.2022 chiedendo che detta sentenza "venga dichiarata definitiva nei miei confronti con conseguente esecutività" (cfr., dall'istanza trasmessa dalla Casa Circondariale di Roma "Regina Coeli" in data 28.5.2022. La rinuncia al ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre la somma da versare in favore della Cassa delle Ammende può essere limitata ad Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci