Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived legal qualifications and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a settlement sentence by claiming the lower court failed to acquit him due to alleged non-committal of the crime. The court ruled that appeals against settlement sentences are strictly limited to specific procedural defects regarding the parties' will and the prosecutor's consent, excluding grievances about waived legal qualifications or sentencing adjustments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible when challenging waived legal qualifications or sentencing determinations, as parties' agreements imply a renunciation of such objections in the subsequent legitimacy trial, except for illegal penalties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Rota Andrea Osayannen, nato a Roma il 28.7.1998, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.11.2021 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto Andrea Rota Osayamen responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e, esclusa la recidiva e con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
2. la Corte di Appello di Roma ha in parte riformato la sentenza accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello del trattamento sanzionatorio e, con le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, in conformità dell'accordo, in anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa;
3. ricorre per cassazione a mezzo del difensore lamentando vizio di motivazione per mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.
4. Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.
Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' inoltre pacificamente inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.
Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. C