Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31475/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived legal qualifications and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a settlement sentence by claiming the lower court failed to acquit him due to alleged non-committal of the crime. The court ruled that appeals against settlement sentences are strictly limited to specific procedural defects regarding the parties' will and the prosecutor's consent, excluding grievances about waived legal qualifications or sentencing adjustments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible when challenging waived legal qualifications or sentencing determinations, as parties' agreements imply a renunciation of such objections in the subsequent legitimacy trial, except for illegal penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence appeal waived legal qualification inadmissible cassation procedural settlement sentencing reduction aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli
22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).
Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone
Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 16378/2024 — snpen
Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived defenses and sentencing errors.
Ordinanza — n. 21198/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal questions.
Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement under Art. 599-bis. The court ruled that the defendant's agreement on sentencing in the appellate court precluded further review of waived issues. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the preclusive effect of the sentencing agreement on the entire procedural flow, including cassation. This ruling clarifies that parties cannot relitigate matters they have explicitly waived during the appellate conciliation process. The court applied the principle that such waivers bind the higher judiciary as well. Thus, the legal issue centers on the procedural consequences of a sentencing agreement in Italian criminal procedure.
Ordinanza — n. 1259/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification and sentencing in a plea agreement. The court ruled that such grievances are waived by the agreement itself.
Ordinanza — n. 1263/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds regarding waived liability and sentencing errors.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Rota Andrea Osayannen, nato a Roma il 28.7.1998, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.11.2021 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto Andrea Rota Osayamen responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e, esclusa la recidiva e con la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma ha in parte riformato la sentenza accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello del trattamento sanzionatorio e, con le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, in conformità dell'accordo, in anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa;

3. ricorre per cassazione a mezzo del difensore lamentando vizio di motivazione per mancata assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

4. Il ricorso è inammissibile: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' inoltre pacificamente inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.

Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. C