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Ordinanza — n. 31474/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of motivation regarding sentencing when only party request was involved.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing decision based on alleged lack of motivation and sentencing errors. The appellant argued that generic mitigating circumstances were improperly excluded and the penalty quantification was flawed. The Court ruled that when a sentence is applied upon the parties' request, appeals are strictly limited to specific grounds, excluding general sentencing complaints.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a penalty is imposed upon the request of the parties, a cassation appeal is admissible only for specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about sentencing or the exclusion of mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing upon request lack of motivation ground generic mitigating circumstances party request limitation traffico aggravato di stupefacenti violazioni della legge sulle armi reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché articolato su un motivo non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 129 c.p.p.
In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass.
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas
Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari
56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass.
Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede
41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass.
Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba
31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Scerbo Pasquale, nato a Isola Capo Rizzuto il 26.9.1955, contro la sentenza del Tribunale di Crotone del 18.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.3.2022 il Tribunale di Crotone ha applicato a Pasquale Scerbo, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, in relazione ai fatti di detenzione di arma clandestina, detenzione di arma comune da sparo, detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione a terzi, ricettazione e detenzione di munizionamento, la pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 4.000 di multa con condanna al pagamento delle spese processuali e la confisca di quanto in giudiziale sequestro;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Scerbo lamentando difetto di motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su un motivo non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass.

Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Co