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Ordinanza — n. 31473/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging failure to recognize general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the trial court's refusal to recognize general mitigating circumstances. The appellant argued this violated the law, but the prosecution and defendant had previously agreed to a specific sentence without requesting these mitigating factors. The court ruled that appeals against sentencing must only address the defendant's will, the link between request and sentence, legal qualification, or penalty legality, excluding general mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are limited to defects regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality, excluding challenges to the non-recognition of general mitigating circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility general mitigating circumstances sentencing agreement procedural law limitation criminal procedure code commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivo non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 di cui ha preso atto giurisprudenza di questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass.
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Berramou Choaib, nato in Marocco il 21.9.1999, contro la sentenza del GUP di Milano del 7.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.3.2022 il GUP di Milano ha applicato a Choaib Berramou, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, in relazione ai fatti di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a lui ascritti, la pena, in tale misura concordata, di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800 di multa con condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione il difensore del Berramou lamentando violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivo non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui ha preso atto giurisprudenza di questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in