Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31471/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Amato's appeal inadmissible because he personally submitted it without the mandatory signature of a qualified defense lawyer. Although the lower court had previously rejected a revision request, the appellant argued the decision was erroneous. The court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly requires a lawyer's signature for appeals to the Cassation Court, rejecting the validity of a mere authentication of the signature.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: The right to appeal to the Court of Cassation is exercised exclusively through a qualified defense lawyer; a personal appeal without such representation is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility mandatory lawyer signature Court of Cassation procedure defense representation requirement personal appeal invalidity domanda di revisione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Amato Francesco, nato a Rosarno il 14.3.1990, contro la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 14.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza del 14.3.1990, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Francesco Amato nell'interesse dei figli Mario Amato, Michele Amato e Cosimo Amato relativamente alla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 16.2.2021 ormai irrevocabile;

2. ricorre per cassazione Francesco Amato lamentando la erroneità della decisione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci