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Ordinanza — n. 31470/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against agreed penalty sentences dismissed as inadmissible for not citing statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a lower court's agreed penalty sentence inadmissible. The defendants argued for acquittal conditions and sentencing leniency, but the court ruled these grounds do not fit the narrow exceptions for challenging agreed penalties. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed penalty sentences are admissible only for specific statutory grounds such as lack of correlation between request and sentence or illegal penalty, excluding general challenges to criminal responsibility or sentencing mitigation.

Parole chiave

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agreed penalty sentence inadmissible appeal statutory grounds criminal responsibility sentencing mitigation court costs procedural law motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
IN FATTO E IN DIRITTO Il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Spoleto, con sentenza in data 12/04/2022, ha applicato nei confronti di Giesu Piani, Katriel Giuseppe Piani e Attilio Querini la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIANI GIESU nato a FOLIGNO il 19/03/1999 PIANI KATRIEL GIUSEPPE nato a FOLIGNO il 08/08/2000 QUERINI ATTILIO nato a UMBERTIDE il 26/05/1990 avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO Il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Spoleto, con sentenza in data 12/04/2022, ha applicato nei confronti di Giesu Piani, Katriel Giuseppe Piani e Attilio Querini la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. ed altri posti in continuazione.

Ritenuto che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che i ricorsi proposti dal difensore degli imputati Giuesu Piani e Katriel Giuseppe Piani, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 6) cod. pen., sono inammissibili in quanto inerenti alla penale responsabilità ovvero al trattamento sanzionatorio che non si traduce, nel caso di specie, nell'illegalità della sanzione inflitta;

Ritenuto che anche il ricorso proposto dal difensore dell'imputato Attilio Querini, con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133, non è ammissibile in quanto il motivo dedotto, non afferendo all'illegalità della pena, non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022