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Ordinanza — n. 31469/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed as inadmissible for non-appealable criminal liability grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the plea-bargain sentencing order inadmissible. The appellant challenged the sentence citing violations of articles 192 and 530 of the Code of Criminal Procedure, arguing issues regarding criminal liability. The court ruled that such grievances do not fall within the limited grounds for appealing a plea-bargain sentence, which are restricted to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610, 616 c.p.p.; Appeals against plea-bargain sentencing are admissible only for specific grounds, excluding challenges to the substantive criminal liability of the accused.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal criminal liability Code of Criminal Procedure art. 444 c.p.p. motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
IN FATTO E IN DIRITTO Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, con sentenza in data 3/03/2022, ha applicato nei confronti di Erion Kozi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 628 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo, numero 1) cod.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 192 cod. proc. pen.
art. 530 cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
art. 616 cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 444 cod. proc. pen
IN FATTO E IN DIRITTO Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, con sentenza in data 3/03/2022, ha applicato nei confronti di Erion Kozi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOZI ERION nato il 07/01/1987 avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, con sentenza in data 3/03/2022, ha applicato nei confronti di Erion Kozi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 628, commi secondo e terzo, numero 1) cod. pen. ed altri. Ritenuto che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., non rientra tra quelli deducibili in quanto le doglianze ineriscono alla penale responsabilità dell'imputato; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere estensore Il P 'id