Italian Court dismisses appeal for lack of lawyer signature and procedural non-compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Eduardo Cuozzo inadmissible due to a failure to comply with mandatory signature requirements. The lower court confirmed a conviction under Article 628 of the Penal Code, but the Supreme Court ruled that the appeal lacked the required signature by a registered defense attorney. Consequently, the court treated the appeal as procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to do so renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOZZO EDUARDO nato a NAPOLI il 24/10/1983 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale dì Napoli, in data 28/07/2021, nei confronti di Eduardo Cuozzo, in relazione al reato dì cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen.. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere estensore Il Pr sente