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Ordinanza — n. 31467/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against settlement sentence as inadmissible due to procedural error and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible, ruling it must be processed de plano under specific procedural articles. The court found the appellant's arguments regarding the absence of the civil party in the appellate hearing were factually incorrect and contradicted by the official court records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences rendered pursuant to Art. 599-bis c.p.p. following the 2017 reform must be examined de plano; if the appeal is manifestly unfounded or procedurally flawed, it is inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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settlement sentence appeal de plano examination inadmissible appeal procedural error court costs award condono delle spese procedurali recupero dei costi impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equo determinare, in relazione al grado della colpa ravvisato, in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLZINO GIANFRANCO nato a SALERNO il 28/04/1979 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 22/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 20/01/2021, riducendo la pena inflitta a Gianfranco Spolzino in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo, secondo e terzo, numero 1) e 367 cod. pen..

Considerato che i motivi dedotti, concernenti la condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita, oltre ad essere generici sono anche manifestamente infondati in quanto l'asserita assenza della parte civile nel giudizio di appello è palesemente smentita dall'esame degli atti processuali (v. verbale di udienza del 22/11/2021), accessibili alla Corte in ragione del dedotto error in procedendo, che attestano la presenza del rappresentante della parte civile in udienza, le sue conclusioni scritte, accompagnate dalla nota spese;

Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equo determinare, in relazione al grado della colpa ravvisato, in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consig