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Ordinanza — n. 31466/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31466/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ALFONSO nato a NAPOLI il 02/03/1972 FONZO CRISTIANO nato a ROMA il 27/09/1973 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato le condanne del Tribunale di Velletri del 25/02/2021, riducendo le pene inflitte ad Alfonso Bevilacqua ed a Cristiano Fonzo in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. ed altro.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 29 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato le condanne del Tribunale di Velletri del 25/02/2021, riducendo le pene inflitte ad Alfonso Bevilacqua ed a Cristiano Fonzo in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. ed altro.

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale estensione e durata della protezione pena accessoria riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
276102), la sanzione concretamente inflitta, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 29 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ALFONSO nato a NAPOLI il 02/03/1972 FONZO CRISTIANO nato a ROMA il 27/09/1973 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato le condanne del Tribunale di Velletri del 25/02/2021, riducendo le pene inflitte ad Alfonso Bevilacqua ed a Cristiano Fonzo in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. ed altro.

Con comunicazione a mezzo p.e.c. in data 15 luglio 2022 il difensore di Cristiano Fonzo annunciava la trasmissione della rinunzia al ricorso. Tale rinunzia non compare tra gli atti trasmessi, mentre può leggersi in allegato al messaggio di posta elettronica una istanza, irricevibile, rivolta al giudice che procede nel merito ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.. Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso presentato in favore dell'imputato Bevilacqua nonché l'unico motivo dedotto nell'interesse dell'imputato Fonzo, con i quali si censura l'illegittimità della durata della pena accessoria irrogata (interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque), sono manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la disciplina normativa vigente in materia e, in particolare, con l'art. 29 cod. pen., che ha riguardo alle sanzioni accessorie con durata prefissata dalla legge, mentre l'art. 37 del codice penale trova applicazione allorquando la durata della pena accessoria non sia determinata dalla legge;

Considerato che l'ulteriore motivo di ricorso del Bevilacqua, con il quale si censura - peraltro genericamente - la violazione di legge in relazione al computo della pena irrogata, è inammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), la sanzione concretamente inflitta, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere