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Ordinanza — n. 31465/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for sentencing application under new procedural law requiring specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence of agreed penalty applied by the Rome Tribunal for a specific crime. The court ruled that the cited grounds, including alleged procedural violations and lack of motivation, did not fall within the limited categories of reviewable issues permitted by the new procedural code for sentencing applications.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation of request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general procedural defects or criminal liability issues.

Parole chiave

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sentencing application appeal procedural inadmissibility agreed penalty limited grounds review court costs and fine accertamento insufficiente dei fatti indagine penale suppletiva difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Art. 616, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13/04/2022, ha applicato nei confronti di Rosa Margherita Tapia la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 493-ter cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che, nel caso di specie, i motivi di ricorso, con i quali si censura l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAPIA ROSA MARGHERITA nato a ROMA il 03/10/1988 avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 13/04/2022, ha applicato nei confronti di Rosa Margherita Tapia la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.. Considerato che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Ritenuto che, nel caso di specie, i motivi di ricorso, con i quali si censura l'inosservanza di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., non rientrano tra quelli deducibili in quanto le doglianze ineriscono alla penale responsabilità dell'imputata; Considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere estensor