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Ordinanza — n. 31464/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31464/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MICHELE nato a BIANCO il 21/06/1954 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23/02/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza del tribunale di Milano del 20/05/2021, riducendo la pena inflitta a Michele Ferraro in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censurano - peraltro genericamente - la violazione di legge ed i vizi motivazionali in punto di penale responsabilità, è inammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), non si può proporre ricorso per cassazione deducendo motivi già oggetto di rinunzia;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23/02/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza del tribunale di Milano del 20/05/2021, riducendo la pena inflitta a Michele Ferraro in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censurano - peraltro genericamente - la violazione di legge ed i vizi motivazionali in punto di penale responsabilità, è inammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), non si può proporre ricorso per cassazione deducendo motivi già oggetto di rinunzia;

Parole chiave

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esame di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative oltraggio alla corte procedure di ricorso ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23/02/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza del tribunale di Milano del 20/05/2021, riducendo la pena inflitta a Michele Ferraro in relazione al reato di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO MICHELE nato a BIANCO il 21/06/1954 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23/02/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza del tribunale di Milano del 20/05/2021, riducendo la pena inflitta a Michele Ferraro in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censurano - peraltro genericamente - la violazione di legge ed i vizi motivazionali in punto di penale responsabilità, è inammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), non si può proporre ricorso per cassazione deducendo motivi già oggetto di rinunzia;

Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere estensore reid en