Cassation appeal dismissed for inadmissibility under Art. 448(2)bis CPP regarding agreed penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaint regarding the lack of grounds for immediate acquittal under Art. 129 CPP does not fall within the permissible grounds for cassation when a penalty is applied by agreement. The applicant argued that the trial court failed to explicitly justify why acquittal conditions were absent, yet the Court held that appeals against agreed penalty applications are strictly limited to specific defects like lack of consent or legal qualification errors. Consequently, the Court ruled that the general lack of mitigating circumstances or the specific quantification of the sentence cannot serve as a basis for cassation in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; When a penalty is applied upon the parties' request, a cassation appeal based on the absence of acquittal grounds under Art. 129 CPP is inadmissible unless the defect is evident in the text.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Talbi Youssef, nato in Marocco 1'1.5.1989, contro la sentenza del GUP di Brescia del 22.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22.2.2022 il GUP di Brescia ha applicato a Youssef Talbi, su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, ed in relazione ai fatti di riciclaggio a lui ascritti, la pena, in tale misura concordata, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 4.000 di multa disponendo altresì la confisca, ex art. 648quater cod. pen., della somma di Euro 545.560,00;
2. ricorre per cassazione il difensore dello Youssef lamentando vizio di motivazione in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla incongruità della pena: rileva che la richiesta di applicazione concordata della pena non esime il giudice dal dovere di motivare sulla assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato;
3. Il ricorso è inammissibile in quanto non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione t della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass.
Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.