Cassation Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of lawyer signature on the petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Francesco Carlucci and Giuseppe Cristiano inadmissible and ordered them to pay court costs. The applicants personally submitted the petitions without the required signature of a registered defense lawyer, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Since the appeals lacked the necessary legal standing after the 2017 reform, the Court treated them de plano and rejected them as procedurally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders them inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARLUCCI FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/10/1979 CRISTIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/03/1995 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/11/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato le condanne del tribunale di Napoli del 12/01/2021, riducendo le pene inflitte a Francesco Carlucci e a Giuseppe Cristiano in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo, e 416, commi primo, terzo e quarto, cod. pen. ed altro.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; Ritenuto che, trattandosi di impugnazioni proposte in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigliere estensore s