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Ordinanza — n. 31459/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against sentencing agreement due to waiver of non-agreed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31459/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant had previously agreed to a reduced sentence in the Court of Appeal, thereby waiving specific grounds for appeal. The court ruled that this waiver created a procedural preclusion preventing the review of any issues not covered by the agreement or explicitly retained.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 602 cod. proc. pen.: A waiver of appeal grounds regarding the agreed sentence creates a procedural preclusion that bars the Supreme Court from examining issues not covered by the agreement.

Parole chiave

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sentencing agreement procedural preclusion waiver of appeal cassation inadmissibility Italian criminal procedure condono delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n.
Art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
Art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, come chiarito dal consolidato orientamento di questa Corte (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv.
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv.
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018
272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno
Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Calcinoni
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAMNI MONIR nato il 08/05/2001 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 21/01/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Torino del 20/04/2021, riducendo la pena inflitta a Monir Yamni in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625, numeri 3), 5) e 8-bis) e 629, secondo comma, cod. pen..

La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;

Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 84 e 629 cod. pen., è peraltro manifestamente infondato, in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, non trattandosi di fattispecie delittuose in rapporto di specialità per la diversità degli elementi costitutivi dei reati di furto aggravato ed estorsione;

Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla mancata concessione del beneficio di cui all'art.175 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, come chiarito dal consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 e Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02), il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato dalla parte interessata;

Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso