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Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement under Art. 599-bis. The court ruled that the defendant's agreement on sentencing in the appellate court precluded further review of waived issues. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the preclusive effect of the sentencing agreement on the entire procedural flow, including cassation. This ruling clarifies that parties cannot relitigate matters they have explicitly waived during the appellate conciliation process. The court applied the principle that such waivers bind the higher judiciary as well. Thus, the legal issue centers on the procedural consequences of a sentencing agreement in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously agreed to the sentencing in the appellate court under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for violations of specific criminal law articles, but the court found these grounds waived and inconsistent with the established legal principle regarding sentencing agreements. The court ruled that the agreement on sentencing creates a preclusive effect that bars the appellant from challenging the same issues in cassation, thereby dismissing the appeal and ordering the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; The agreement on sentencing reached in the appellate court under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure produces preclusive effects that bar the parties from raising the same issues in the cassation appeal, limiting the court's cognition to non-waived grounds.

Parole chiave

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sentencing agreement appellate waiver preclusive effect cassation inadmissibility Article 599-bis procedural preclusion criminal appeal commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n.
Art. 589 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv.
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv.
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018
272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, F.
pen., è anche manifestamente infondato, in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, F., Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIGNOLA MARCO nato a CASERTA il 30/09/1978 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14/10/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha confermato la condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10/02/2021, riducendo la pena inflitta a Marco Brignola in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 629, primo comma, e 582 - 585 cod. pen..

La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01;

Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Ritenuto che le censure difensive, con le quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen., oltre ad essere prive del requisito di specificità e manifestamente infondate (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale concede le generiche in un giudizio di prevalenza), sono inammissibili perché, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), la sanzione concretamente inflitta, rientrando nei limiti edittali e corrispondendo a quella prevista dalla legge, non è illegale; t Considerato che l'ulteriore motivo dedotto, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 628, terzo comma, numero 3-bis) cod. pen., è anche manifestamente infondato, in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28756 del 07/10/2020, F., Rv. 279672);

Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/202