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Ordinanza — n. 31455/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant, Simone Russo, personally submitted the petition without a qualified defense attorney. Although Russo argued for the right to self-representation, the court applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that appeals to the Cassation must be signed by a registered defense lawyer. The court rejected the constitutional challenge to this requirement, affirming that the high level of professional qualification needed for Cassation appeals justifies excluding personal representation.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed personally by the accused without a defense attorney, as the law excludes personal representation to ensure the high level of professional qualification required for this stage of litigation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal representation exclusion qualified defense attorney requirement Cassation procedural rules defense representation mandate risarcimento per atto illecito concussione tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Russo Simone, nato a Foggia il 21.10.1999, contro la sentenza del GUP di Foggia del 21.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.2.2022 il GUP di Foggia, su richiesta delle parti, ha applicato a Simone Russo la pena complessiva di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.400 di multa in ordine ai fatti di estorsione aggravata, lesioni personali e danneggiamento aggravato a lui ascritti;

2. ricorre per cassazione il Russo lamentando nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione;

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: cl'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci