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Sentenza — n. 31451/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against appellate settlement sentences regarding aggravated robbery and sentencing criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by two defendants against an appellate settlement sentence inadmissible. Khuder argued for dismissal under procedural law, while Wassim claimed the fine was legally incorrect despite the settlement agreement. The court rejected both claims, ruling that appeals against settlement sentences cannot challenge waived grounds or minor calculation discrepancies in the agreed fine.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate settlement sentences are inadmissible for grounds waived by the parties or regarding the calculation of the agreed fine, as the judicial decision must respect the negotiated terms.

Parole chiave

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appellate settlement inadmissible appeal waived grounds aggravated robbery sentencing calculation controllo della commisurazione della pena commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis c.p.p.
4.1 II ricorso di Khuder Waiid Tarek Ata Il ricorso di Khuder è inammissibile Ed infatti il ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Maria Giuseppina Lo Iudice, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione per mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Maria Giuseppina Lo Iudice, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione per mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Maria Giuseppina Lo Iudice, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione per mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
4.1 II ricorso di Khuder Waiid Tarek Ata Il ricorso di Khuder è inammissibile Ed infatti il ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli
53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass.
Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, La Marca
19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, La Marca, rv 274315 e Cass.
Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech
54.431, La Marca, rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti la recidiva).
Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola Francesco Pio
Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria Rosario Maurizio
Sez. 5, Sentenza n. 668 del 29.09.2021, Alosa Antonino
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Ordinanza — n. 31451/2022 — snpen
Italian Court dismisses appeals against appellate settlement sentences regarding plea bargain terms and sentencing errors.
Ordinanza — n. 31456/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement under Art. 599-bis. The court ruled that the defendant's agreement on sentencing in the appellate court precluded further review of waived issues. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the preclusive effect of the sentencing agreement on the entire procedural flow, including cassation. This ruling clarifies that parties cannot relitigate matters they have explicitly waived during the appellate conciliation process. The court applied the principle that such waivers bind the higher judiciary as well. Thus, the legal issue centers on the procedural consequences of a sentencing agreement in Italian criminal procedure.
Ordinanza — n. 16378/2024 — snpen
Cassation appeal against agreed sentence dismissed for inadmissible grounds regarding waived defenses and sentencing errors.
Ordinanza — n. 10918/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived grounds and sentencing errors not affecting sentence legality.
Ordinanza — n. 23210/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible because the second-instance court properly applied the parties' settlement agreement.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Khuder Walid Tarek Ata, nato in Egitto il 15.3.2000, Wassim Zemzemi, nato in Tunisia il 23.8.1997, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4.5.2021 il GUP di Roma aveva riconosciuto Khuder Walid Tarek Ata e Zemzemi Wassim (unitamente a Mohamed Ismail Aly Zakaria, non ricorrente) responsabili del delitto di rapina aggravata loro in concorso ascritto e, con la recidiva contestata allo Zemzemi (ed al Mohamed) e la riduzione per il rito, aveva condannato Khuder alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa e Zemzemi alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.966 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. la Corte di Appello di Roma ha in parte riformato la sentenza accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello del trattamento sanzionatorio e, con le attenuanti generiche stimate prevalenti sulle aggravanti per Zemzemi, ha rideterminato le pene in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 933 di multa per Khuder ed in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa per Zemzemi;

3. ricorrono per cassazione il Khuder e lo Zemzemi a mezzo dei rispettivi difensori lamentando: 3.1 Khuder Walid Tarek Ata, con ricorso a firma dell'Avv. Maria Giuseppina Lo Iudice, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella sua applicazione per mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; ritiene, infatti, che anche in presenza di un concordato in appello il giudice si secondo grado è tenuto a vagliare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sulla cui insussistenza deve comunque motivare in maniera esplicita; 3.2 Wassim Zemzemi con ricorso a firma dell'Avv.

Gianluca Filice, inosservanza della legge penale con riguardo alla violazione dei criteri di determinazione della pena: rileva, infatti, che la pena pecuniaria stabilita dalla Corte in Euro 1.400 è non soltanto superiore a quella conseguente alla riduzione di un terzo quella di partenza, pari ad Euro 1.800 ma, per altro verso, difforme rispetto a quella stabilita e concordata. 4.1 II ricorso di Khuder Waiid Tarek Ata Il ricorso di Khuder è inammissibile Ed infatti il ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., ad esempio, Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' inoltre pacificamente inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale ríproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.

Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 4, 21.11.2017 n. 827, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;

Cass. Pen., 4, 24.11.2016 n. 53.340, Castiglione ed altri, rv 268696; Cass. Pen., 1, 11.4.2012 n. 19.014, Sardelli, rv 252861; Cass. Pen., 6, 15.10.2018 n. 54.431, La Marca, rv 274315 e Cass. Pen., 2, 30.1.2014 n. 11.761, Khribech, rv 259825, concernenti la recidiva). 4.2 Il ricorso di Zemzemí Wassim Il ricorso del Zemzemi è a sua volta inammissibile: Effettivamente, come si ricava dagli atti, !a proposta di concordato formulata dal ricorrente e su cui ha convenuto il PG prevedeva una pena iniziale di anni 6 di reclusione ed Euro 2.100 di multa ridotta, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alla aggravante, ad anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.800 di multa e, per il rito, sino anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa, ovvero esattamente la pena finale indicata nel dispositivo.

E' pacifico che in in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola Francesco Pio, Rv. 279504 - 01; conf., Sez. 5 - , Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria Rosario Maurizio, Rv. 275234 - 01).

Ed allora, se è vero che la riduzione di un terzo "secco" sulla pena pecuniaria di Euro 1.800 avrebbe dovuto portare ad Euro 1.200 e non già a Euro 1.400, è pur vero che, per l'appunto, era proprio su quest'ultima che si era formato l'accordo processuale; è allora opportuno ribadire che nel "patteggiamento in appello" è irrilevante l'eventuale errore o difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorché, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 668 del 29;09/2021, Alosa Antonino, Rv. 282530 - 01 in cui la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo).

D'altra parte, quella di Euro 1.400 non è evidentemente una pena "illegale" nei termini precisati dalle SS.UU. 31 marzo 2022 che, secondo la informazione provvisoria al momento disponibile, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente.

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della