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Ordinanza — n. 31450/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence as it concerns criminal liability, not procedural will expression.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the defendant's criminal liability rather than the expression of will. The lower court had applied an agreed sentence under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, which allows appeals only on specific procedural grounds like the lack of correlation between the request and the judgment. Since the appellant's argument focused on substantive responsibility under Articles 131-bis and 129 of the Penal Code, it fell outside the permissible scope for this type of proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are limited to defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, or legal qualification errors; complaints regarding criminal liability are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence appeal expression of will defect criminal liability complaint procedural admissibility Article 444 Code inadmissible appeal Cassazione decision motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 22/02/2022, ha applicato nei confronti di Ciro Contiero la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave di cui all'art.
Art. 640, comma secondo, numero 2-bis) cod. pen.
pen., in relazione al reato più grave di cui all'art. 640, comma secondo, numero 2-bis) cod. pen. ed altri unificati sotto il vincolo della continuazione.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra quelli deducibili, in quanto le doglianze attengono alla responsabilità dell'imputato; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 22/02/2022, ha applicato nei confronti di Ciro Contiero la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché all'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra quelli deducibili, in quanto le doglianze attengono alla responsabilità dell'imputato; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTIERO CIRO nato a AVERSA il 21/02/1964 avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI. IN FATTO E IN DIRITTO Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 22/02/2022, ha applicato nei confronti di Ciro Contiero la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave di cui all'art. 640, comma secondo, numero 2-bis) cod. pen. ed altri unificati sotto il vincolo della continuazione. Ritenuto che, la nuova formulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché all'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra quelli deducibili, in quanto le doglianze attengono alla responsabilità dell'imputato; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 r\, Il consigliere estensore Il Ptesi e