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Ordinanza — n. 31449/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging omitted general mitigating circumstances in plea bargain sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31449/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing judge's failure to recognize general mitigating circumstances. The appellant argued this omission violated the law, but the Court held that such arguments fall outside the permissible grounds for cassation against plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, and legality of the penalty; claims regarding omitted mitigating circumstances or sentencing quantification are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence general mitigating circumstances Art. 448 c.p.p. procedural exhaustion pena convenzionale confisca sotto sanzione internazionale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2bis c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivo non consentito in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod.
Art. 129 c.p.p.
D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604
103 e di cui la giurisprudenza di questa Corte ha preso atto in numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; conf., Cass.
Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu
28.604, in motivazione; conf., Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass.
Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente
4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Fuiano Anna, nata a Napoli il 2.8.1980, contro la sentenza del GUP di Napoli del 18.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.3.2022 il GUP di Napoli ha applicato a Anna Fuiano, su richiesta dell'imputata e con il consenso del PM, in relazione ai fatti di riciclaggio e falso di cui a lei ascritti, la pena complessiva, in tale misura concordata, di anni 2 di reclusione ed Euro 2.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione il difensore della Fuiano lamentando violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivo non consentito in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e di cui la giurisprudenza di questa Corte ha preso atto in numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; conf., Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento.

Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Co