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Ordinanza — n. 31446/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as defendant personally filed it without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31446/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a qualified lawyer. Although the defendant argued for a lighter sentence, the law requires criminal appeals to be signed by a specific type of defense attorney. The court ruled that personal representation is excluded to ensure professional quality in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The law excluding the accused's personal right to file a cassation appeal is constitutional and does not violate defense rights, as the high professional qualification required for cassation justifies the exclusion of personal defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal representation exclusion qualified defense attorney Cassation procedure rules defense rights limitation commisurazione della pena per rapina permesso di promuovere un procedimento penale ripudiazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Keira Mounir, nato in Marocco il 14.7.1985, contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3.11.2021, ha parzialmente riformato quella con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto Mounir Keira responsabile del delitto di rapina aggravata contestatogli e lo aveva perciò condannato alla pena finale di anni 6 e mesi 9 di reclusione ed Euro 2.000 di multa; la Corte romana ha in particolare ridotto la pena ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.600 di multa con conseguente sostituzione della pena accessoria;

2. ricorre per cassazione il Keira lamentando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al disconoscimento delle deduzioni difensive in favore di un trattamento sanzionatorio più mite;

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così