Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of lawyer signature on the petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamady Diallo inadmissible because it lacked the mandatory signature of a registered defense lawyer. Although the petitioner signed the document personally, the law requires such appeals to be signed by a qualified attorney to avoid rejection. Consequently, the court ordered the petitioner to pay court costs and a fine for the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be signed by a defense lawyer registered with the Court; failure to comply renders the petition inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO HAMADY nato il 17/03/1978 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24/11/2022, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 22/03/2018, nei confronti di Hamady Diallo, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648, secondo comma (oggi quarto comma), cod. pen.. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato (con sottoscrizione solo autenticata dal difensore) in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022 Il consigli