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Ordinanza — n. 31442/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction for theft, citing inadmissible grounds regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Attahir Youssef inadmissible, rejecting his claim that the appellate court improperly reduced his sentence for aggravated theft. Youssef argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the exclusion of acquittal grounds, but the court noted these reasons were already addressed in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed as the grounds did not fall within the permissible scope for cassation review in this context.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis are admissible only for specific procedural defects, excluding complaints about the determination of the penalty or the exclusion of acquittal grounds already considered by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility sentencing discretion review acquittal grounds exclusion aggravated theft conviction cassation procedural limits revoca del concordato ritiro della domanda di revisione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Attahir Youssef ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova del 5/03/2020 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
art. 599-bis cod. proc. pen
Attahir Youssef ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova del 5/03/2020 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTAHIR YOUSSEF nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Attahir Youssef ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova del 5/03/2020 che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma della sentenza del GIP del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena in ordine al reato di ricettazione (così riqualificata l'originaria contestazione di rapina aggravata in concorso), assolvendolo dall'ulteriore reato di lesioni personali aggravate. 1.1. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Peraltro, nel caso in esame, l'esclusione di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. risulta dalla motivazione della sentenza impugnata ove si dà atto che è indubbia la disponibilità da parte dell'imputato del telefono oggetto della rapina in danno della p.o.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis