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Ordinanza — n. 31441/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery sentencing for inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31441/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentencing determination was not permitted under the law. The appellant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the first-instance court failed to evaluate specific grounds for acquittal. The court ruled that such complaints are excluded from appellate review when the defendant has previously waived them or when the first-instance judgment explicitly addressed them, rendering the issue res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences reformed under Article 599-bis are admissible only for specific procedural defects, excluding complaints about the determination of the penalty or waived grounds for acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated robbery sentencing reform waived grounds res judicata procedural defect Cassazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Provenzano Adriano ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVENZANO ADRIANO nato a PALERMO il 31/03/1972 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Provenzano Adriano ricorre per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Genova che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del GIP del Tribunale della Spezia, ha rideterminato, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, la pena in ordine ai reati di rapina aggravata e tentata rapina aggravata. 1.1. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile essendo il motivo non consentito. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170).

Peraltro, nel caso in esame, l'esclusione di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. risulta sia dalla motivazione della sentenza di condanna di primo grado, richiamata da quella impugnata, sia dalla rinuncia ai motivi sul giudizio di responsabilità da parte dell'imputato che ha determinato, sul punto, il passaggio in giudicato del merito della res iudicanda.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d