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Ordinanza — n. 31300/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a special bar attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant Mouadal Said personally submitted the petition rather than engaging a special bar attorney. The court held that under the 2017 legislative reform, all cassation appeals against criminal judgments must be signed by a qualified defender to ensure procedural compliance. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Cassation appeals against criminal judgments must be signed by a special bar attorney; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar attorney requirement personal submission by accused criminal procedure reform 2017 court costs and fines contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli articolo di marca

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 3/12/2018
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 3/12/2018, Rv.
Sez. 5, sentenza n. 18315 del 25/03/2019
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUADAL SAID nato il 28/09/1986 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Mouadal Said ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 29/11/2021, che ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta al ricorrente con sentenza del Tribunale di Cassino in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv. cod. pen. Deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 3/12/2018, Rv. 274636; Sez. 5 -, sentenza n. 18315, del 25/03/2019, Rv. 276039).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giova Alfredo Mantovano DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA S