Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the 45-day appeal deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory 45-day deadline for challenging the appellate judgment. Although the appellant argued for a different legal qualification of the crime, the Court focused solely on the procedural defect of the filing date. The decision was based on the strict application of the time limit rules, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the prescribed time limit is inadmissible, regardless of the substantive merits of the arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZRAG SOUAD nato il 29/11/1980 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Zrag Soud ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina impropria. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, da ricondursi in quello di furto semplice, non perseguibile per difetto di querela.
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente presentato. La sentenza della Corte di appello risulta essere stata deliberata in data 11/01/2021 ex art. 23 d.l. n. 149/2020 e con termine di giorni 90 per la stesura della motivazione; in data 12/01/2021 il dispositivo della decisione è stata comunicato all'avv. Luca Ancona via pec, quale difensore e domiciliatario dell'imputata (vedi attestazione sistema di notificazioni telematiche in atti); la motivazione è stata tempestivamente depositata entro il 90 giorno (il lunedì 12/04/2021 essendo 1'11/4/2021 domenica). Il termine per impugnare di gg. 45 scadeva, pertanto, il 28 maggio 2021. Il ricorso risulta presentato il 30/11/2021. Ne consegue l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. c), in relazione all'art. 585 lett.
c) cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 Il Consiglier spnsore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Alf edo Mantovano SE