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Ordinanza — n. 31298/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the victim failed to use a special defense attorney as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the victim, Federico Ariis, attempted to file it personally rather than through a qualified defense attorney. Although the victim argued for personal representation, the court held that post-2017 reforms mandate that all appeals be signed by lawyers on the special register. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the victim to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a defense attorney on the special register; personal filing by the victim renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense attorney victim personal filing Cassazione procedural rules court costs and fine condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Tanto premesso, osserva il Collegio come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile poiché proposto dalla parte personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law 23 giugno 2017, n. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile poiché proposto dalla parte personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25516 del 04/05/2017, Rv. 270037
("salvo che la parte non vi provveda personalmente"), ora abrogata, riferibile unicamente all'imputato (Sez. 6, n. 25516 del 04/05/2017, Rv. 270037).
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIIS FEDERICO nato a CLES 11 15/04/1955 parte offesa nel procedimento c/ ARIIS FRANCESCO nato a CLESil 15/08/1953 ARIIS ALESSANDRA nato a CLES il 29/06/1958 SCALETTARIS PAOLO nato a UDINE il 17/04/1951 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Ariis Federico, nella qualità di persona offesa, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine in data 15/2/2022 con cui è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP dello stesso Tribunale, nell'ambito del procedimento n. 556/2020 RGNR.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile poiché proposto dalla parte personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Peraltro, tale necessità operava per la persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, anche prima della stessa riforma processuale sopra menzionata, essendo sempre stata interpretata la deroga contenuta nella prima parte dell'art. 613 cod. proc. pen. ("salvo che la parte non vi provveda personalmente"), ora abrogata, riferibile unicamente all'imputato (Sez. 6, n. 25516 del 04/05/2017, Rv. 270037). La parte offesa, pertanto, alla stregua del diritto vigente, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA fredo M