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Ordinanza — n. 31297/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31297/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31297/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano E IN DIRITTO 1. Radouani Kamal, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Verona in data 18/3/20228 che ha applicato all 'imputato la pena di giustizia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 56-605 e 628 cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce "l'inosservanza dell'art. 444, comma 2, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen".

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31297/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Radouani Kamal, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Verona in data 18/3/20228 che ha applicato all 'imputato la pena di giustizia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 56-605 e 628 cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce "l'inosservanza dell'art. 444, comma 2, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen".

Parole chiave

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revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina impugnabilità della decisione di rinvio allontanamento malgrado rischio di persecuzione ammende per infrazione procedurale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Radouani Kamal, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOUANI KAMAL nato il 17/03/1994 avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Radouani Kamal, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Verona in data 18/3/20228 che ha applicato all 'imputato la pena di giustizia, in ordine ai delitti di cui agli artt. 56-605 e 628 cod. pen. 1.1. Con un unico motivo deduce "l'inosservanza dell'art. 444, comma 2, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen".

2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere il motivo non consentito e/o manifestamente infondato. Invero, a prescindere dalla risoluzione della questione se sia ammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l 'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (contra Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014), nel caso in esame il ricorso - peraltro del tutto generico non specificandosi quale delle cause di proscioglimento il giudice del merito avrebbe omesso di apprezzare - si fonda su un erroneo presupposto di fatto, ossia che il giudice abbia omesso un tale apprezzamento, allorquando, invece, risulta essere stato specificamente svolto.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis