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Sentenza — n. 31294/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal regarding inadmissibility of detention validation review standards.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Public Prosecutor's appeal inadmissible, upholding the preliminary judge's decision to reject the detention order. The prosecutor argued that the judge erred by ignoring concrete evidence of illicit provenance and improperly excluding spontaneous statements made during the initial police encounter. The court ruled that the preliminary judge correctly limited their review to a reasonableness check of police conduct during flagrant offense situations, reserving the assessment of specific criminal indicators for the later coercive measure phase.

Regesto Legislator

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Art. 386, comma 3; Art. 390, comma 1; Art. 380; Art. 381; Art. 350, comma VI of the Code of Criminal Procedure: In validating a detention for flagrant offense, the preliminary judge must verify police conduct via a reasonableness control based on the state of flagrance and the possibility of the cited crimes, without evaluating the suitability of indicators to configure the crimes or the gravity of the indicators, matters reserved for the subsequent assessment of coercive measures.

Parole chiave

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flagrant offense detention preliminary judge review reasonableness control spontaneous statements coercive measures phase ricettazione prove acquisite illegalmente comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 386, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art.
Art. 390, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt.
Art. 380 of the Code of Criminal Procedure
Art. 381 of the Code of Criminal Procedure
Art. 350, comma VI of the Code of Criminal Procedure
Ha evidenziato, in particolare, che, in contrasto con l'art. 350, comma VI, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230
Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672
Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Novara avverso l'ordinanza emessa 1'8 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del suddetto Tribunale; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Vincenzo senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza dell'8 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara non ha convalidato il fermo, operato nei confronti di Sot Emil e Denes Alexandru Daniel in relazione al reato di ricettazione, non riconoscendo la sussistenza dei relativi presupposti e, in particolare, di segni evidenti della provenienza furtiva dei beni ritrovati. Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese da uno dei fermati alla Polizia giudiziaria intervenuta, in quanto non spontanee, e ha, invece, ritenuto utilizzabili, anche in relazione alla valutazione della legittimità del fermo e non solo in ordine alla successiva decisione in merito alla misura cautelare richiesta, le dichiarazioni rese, nel corso dell'interrogatorio di convalida, da Sot Emil, il quale aveva riferito di aver comprato la merce regolarmente in supermercati e da ambulanti, pagandola in contanti.

Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Novara, che ha dedotto la violazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il giudice aveva erroneamente valutato gli elementi concreti e, in primo luogo, aveva trascurato che la merce era stata trovata occultata e doveva ritenersi di illecita provenienza, per quantità, tipologia e modalità di custodia nonché per l'assenza di qualsivoglia documento fiscale, che ne evidenziasse la legittimità della detenzione o del trasporto.

Peraltro, si sarebbero dovute utilizzare anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza da uno dei due indagati, sia pure nei limiti della verifica sulla provenienza lecita o meno della merce rinvenuta, in funzione proprio dell'accertamento di un reato e dell'applicazione di una misura precautelare, e non potrebbe il vaglio, demandato al Giudice nella fase della convalida del fermo, essere equiparato a quello svolto per l'adozione di misure cautelari personali, come invece ritenuto nel provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del Giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230;

Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672). Nel caso in esame, a prescindere dal richiamo a una decisione di questa Corte, che pare non in linea con il menzionato orientamento, il Giudice per le indagini preliminari si è attenuto ai criteri ermeneutici suindicati. Egli ha infatti effettuato una valutazione con riferimento alla situazione che aveva preceduto l'adozione del fermo di Polizia giudiziaria e ha verificato l'operato di quest'ultima sulla base di un controllo di ragionevolezza. Ha evidenziato, in particolare, che, in contrasto con l'art. 350, comma VI, cod. proc. pen., gli agenti avevano verbalizzato le dichiarazioni rese da uno dei due indagati, le quali, comunque, non potevano essere utilizzate, essendo state rese su sollecitazione della Polizia giudiziaria, a seguito di espressa richiesta di fornire giustificazioni sul possesso dei beni in occasione dell'eseguita perquisizione.

In difetto di altri elementi, deponenti per la provenienza illecita della merce (generi alimentari e profumatori per auto), rinvenuta in una borsa sul sedile posteriore dell'auto su cui viaggiavano i due fermati, il Giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti del fermo. Siffatta valutazione resiste a ogni rilievo censorio, in quanto non inficiata da violazione di legge e da manifesta illogicità, avuto riguardo anche al fatto che la merce non palesava caratteristiche di intrinseca illiceità e non era inequivocamente rivelatrice della recentissima commissione di un delitto.

2. Il ricorso è dunque inammissibile e, trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si fa luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 lug