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Sentenza — n. 31293/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls P.I. order for arrest non-convalidation due to improper merits evaluation by judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31293/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor successfully appealed the Preliminary Judge's refusal to validate an arrest made in flagrant offense. The court found the judge erred by evaluating the suspect's responsibility and the adequacy of evidence, which are matters reserved for the trial phase rather than the preliminary convalidation stage. Consequently, the arrest was declared legal, and the preliminary order was annulled without remand.

Regesto Legislator

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Art. 386, comma 3; Art. 390, comma 1; Art. 380; Art. 381 c.p.p.: In proceedings for the validation of an arrest in flagrant offense, the judge must limit their review to the reasonableness of the police conduct based on the situation at the time, without assessing the suitability of evidence or the suspect's responsibility, which are reserved for the subsequent trial.

Parole chiave

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arrest in flagrant offense validation of arrest preliminary judge error merits evaluation prohibited police conduct reasonableness diritto di essere arrestato azione di convalida del sequestro indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 386, comma 3 c.p.p.
1.1 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art.
Art. 390, comma 1 c.p.p.
386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt.
Art. 380 c.p.p.
Art. 381 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013
Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007
Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza emessa 1'11 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari presso il suddetto Tribunale nei confronti di CORINO PAOLO, nato a Benevento il 25 dicembre 1971; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata; Letta la memoria del difensore di CORINO PAOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza dell'Il marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento non ha convalidato l'arresto di CORINO PAOLO, operato dalla Polizia giudiziaria il 9 marzo 2022 in relazione al reato di rapina, e ha respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare personale, formulata dal Pubblico ministero. Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, Marzocchella Marco, esercente attività di investigatore privato, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, era stato inseguito da due autovetture, condotte, l'una, da persona allo stesso sconosciuta, e, l'altra, da Corino Paolo, che Marzocchella Marco aveva riconosciuto come colui su cui stava svolgendo la sua attività investigativa.

Durante l'inseguimento, Corino Paolo si era accostato con la propria autovettura a quella di Marzocchella Marco, minacciandolo di morte, e, dopo essere riuscito a bloccargli la marcia, era sceso dall'auto, impugnando un grosso pezzo di legno e agitandolo nei confronti della persona offesa, che, nel frattempo era scesa dal proprio veicolo e, raggiunta, era stata colpita violentemente alle spalle. Subito dopo, Corino Paolo, direttosi verso l'autovettura di Marzocchella Marco, aveva asportato uno zainetto, contenente un computer portatile ed altri strumenti, e aveva di nuovo minacciato di morte la persona offesa.

Quest'ultima, durante tutta la fase dell'inseguimento, era rimasta in costante comunicazione telefonica con il 112 dei carabinieri, al cui operatore aveva segnalato quanto stava accadendo. Subito dopo la fuga degli indagati, era giunta in soccorso di Marzocchella Marco una volante della Polizia di Stato, allertata dalla sala operativa circa la presenza di una persona aggredita. Resi edotti dalla persona offesa circa l'aggressione subita poco prima, gli operanti si erano recati immediatamente presso l'abitazione di Corino Paolo, ove lo stesso aveva confermato di aver commesso quanto riferito da Marzocchella Marco ed era stato arrestato.

Nel provvedimento impugnato si afferma che "la dinamica della vicenda non appare rispondere ai presupposti tipici del reato di rapina contestato anche perché la sottrazione dello zaino, operata dall'indagato ai danni di Marzocchella Marco, non era finalizzata né ad ottenere un ingiusto vantaggio di tipo patrimoniale né di tipo morale - sentimentale". Si aggiunge che "alla luce delle dichiarazioni rese dall'indagato, soggetto assolutamente credibile ed incensurato, l'inseguimento vi sarebbe stato poiché da giorni l'indagato era stato controllato dalla persona offesa, che con la propria autovettura stanziava nei pressi della sua abitazione e con binocolo effettuava riprese all'interno dell'abitazione stessa".

In assenza di testimoni diretti - secondo il giudice per le indagini preliminari - "può ritenersi che lo zaino era stato preso con ogni probabilità dopo che era caduto dalla macchina della persona offesa e, al più, si dovrebbe configurare nel caso di specie un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla persona ovvero di violenza privata ma non il delitto di rapina aggravata". Contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Benevento, che ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione di norme processuali. Premesso che il Giudice della convalida dell'arresto in flagranza è tenuto ad operare un giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la Polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, che siano successivamente emersi, il ricorrente ha dedotto che il Giudice per le indagini preliminari aveva esteso il controllo fino a verificare i presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'indagato sulla base delle dichiarazioni rese da quest'ultimo durante l'udienza di convalida: apprezzamento precluso nella fase di convalida dell'arresto;

2) vizi della motivazione, essendosi il Giudice per le indagini preliminari fondato soltanto sulla versione dei fatti offerta dall'indagato e su elementi desunti ex post rispetto al momento dell'arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il Giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del Giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230;

Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672). 1.2 A tali principi non si è attenuto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, il quale, nel non convalidare l'arresto di Corino Paolo, avvenuto nella flagranza del reato ipotizzato, non ha effettuato, come sarebbe stato necessario e sufficiente, la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria, avuto riguardo alla situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre- cautelare, ma ha valorizzato la versione dei fatti rappresentata dall'indagato circa i motivi della condotta tenuta e ha ritenuto addirittura, sulla base di tali giustificazioni, non integrata la fattispecie ipotizzata.

Si è in presenza, dunque, di una valutazione di merito, peraltro assertivamente operata, completamente estranea al giudizio di convalida. 1.3 L'annullamento, che ne consegue, del provvedimento impugnato deve essere pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità, emergente per tabulas, dell'atto compiuto dalla Polizia giudiziaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto. Così deciso in Roma, udie