Italian Supreme Court partially allows appeal, annulling conviction for one crime due to prescription while rejecting personality argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially annulled the appellate court's conviction against Rachid Rakhzouï for crimes under the Arms Act and the Smuggling Act. While the defense argued the sentence was inappropriate based solely on the defendant's personality, the court found the lower court properly considered both the defendant's character and the gravity of the offense. The court granted relief only for the smuggling charge, which had expired due to the statute of limitations, and reduced the sentence accordingly, while dismissing the claim regarding the sentencing methodology.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 4 L. n. 110/1975; Art. 157, 161 cod. pen.; When a statute of limitations defense is raised for the first time in a cassation appeal regarding a crime not previously raised by the defense or noted by the trial court, the appeal must be admitted and the cause of non-punibility declared, resulting in the annulment of the conviction for that specific offense and a recalculation of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RAKZIOUI RACHID, nato in Marocco il 10 settembre 1990 avverso la sentenza emessa 1'11 gennaio 2021 dalla Corte d'appello di Milano Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 31 maggio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell'Il gennaio 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui RAKZIOUI RACHID è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 4 L. n. 110/1975. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione di legge, per essere stata presa in considerazione esclusivamente la personalità dell'imputato al fine della valutazione sulla congruità della pena inflitta;
2) erronea applicazione della legge e vizio della motivazione, per non essere stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, pur essendo la Corte territoriale stata investita della questione con i motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, va annullata limitatamente al reato di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 (capo B), perché estinto per prescrizione, mentre il residuo motivo non può essere accolto. 1.1 Nessun vizio inficia la motivazione adottata dal Collegio del merito in ordine alla quantificazione della pena. Deve in primo luogo rimarcarsi che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la Corte d'appello ha valutato non solo la personalità dell'imputato ma anche la gravità del fatto, in ragione del valore del bene.
Deve poi aggiungersi che la pena base per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., è stata determinata in sette mesi di reclusione. Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui - come nella specie - la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche laddove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. 1.2 Il secondo motivo è fondato.
La contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 (capo B), commessa il 10 settembre 2015, si è estinta per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, emessa 1'11 gennaio 2021, tenuto conto del relativo termine - considerato nella sua massima estensione (anni 5 ex artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) - e tenuto conto anche del periodo di sospensione di 64 giorni dovuta all'emergenza pandemica. Deve rilevarsi che questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818) ha affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso.
Nel caso in esame, invece, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione è stata dedotta con il presente ricorso e ciò consente di dichiararla.Le Sezioni unite, infatti, nella citata sentenza hanno puntualizzato che nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, e la pena va rideterminata in mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa, eliminato l'aumento disposto a titolo di continuazione per la contravvenzione. 1.3 Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in mesi 4, giorni 20 di reclusione e 200,00 euro di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza del 31 mag