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Sentenza — n. 31273/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31273/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/02/2021, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 03/04/2013 del Tribunale di Rieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Chebl El Mostafà in ordine al reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (capo "a", art. 474 cod. pen.), confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione (capo "b", art. 648 cod. pen., ritenuta l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma di tale articolo) e rideterminando conseguentemente la pena per quest'ultimo reato in mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 250,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 81 c.p, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 31273/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Chebl El Mostafà, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 597 (comma 3) dello stesso codice, perché la Corte d'appello di Roma, nel rideterminare la pena per il reato di ricettazione, l'ha stabilita in mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 250,00 di multa, nonostante la pena determinata nella motivazione della sentenza di primo grado fosse stata quella, meno grave, di «mesi due di reclusione ed euro 150 di multa (p.b. mesi uno e giorni 15 ed euro 100 per il capo a, aumentata come sopra ex art. 81 c.p.)».

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale correzione di errore materiale errore di calcolo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
Con sentenza del 12/02/2021, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 03/04/2013 del Tribunale di Rieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Chebl El Mostafà in ordine al reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (capo "a", art. 474 cod.
art. 648 cod. pen
pen.), confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione (capo "b", art. 648 cod. pen., ritenuta l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma di tale articolo) e rideterminando conseguentemente la pena per quest'ultimo reato in mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 250,00 di multa.
art. 81 c.p
mesi uno e giorni 15 ed euro 100 per il capo a, aumentata come sopra ex art. 81 c.p.)».
art. 157 cod. pen
Pertanto, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale, considerato che il reato di cui al primo comma dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHEBL EL MOSTAFÀ, nato a Loulad (Marocco) il 01/08/1980 avverso la sentenza del 12/02/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'avv. ROSSELLA RAGO, difensore di Chebl El Mostafà, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, stante l'intervenuta prescrizione del reato, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/02/2021, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 03/04/2013 del Tribunale di Rieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Chebl El Mostafà in ordine al reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (capo "a", art. 474 cod. pen.), confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione (capo "b", art. 648 cod. pen., ritenuta l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma di tale articolo) e rideterminando conseguentemente la pena per quest'ultimo reato in mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 250,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Chebl El Mostafà, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 597 (comma 3) dello stesso codice, perché la Corte d'appello di Roma, nel rideterminare la pena per il reato di ricettazione, l'ha stabilita in mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro 250,00 di multa, nonostante la pena determinata nella motivazione della sentenza di primo grado fosse stata quella, meno grave, di «mesi due di reclusione ed euro 150 di multa (p.b. mesi uno e giorni 15 ed euro 100 per il capo a, aumentata come sopra ex art. 81 c.p.)».

Secondo il ricorrente, tale motivazione sarebbe da «privilegia[re]» rispetto a quanto indicato, sempre con riguardo alla pena, nel dispositivo della stessa sentenza di primo grado, nel quale il Chebl El Mostafà veniva invece condannato alla pena di «mesi quattro [di] reclusione ed euro trecento di multa», atteso che tale dispositivo sarebbe frutto di «un chiaro errore materiale [...] obiettivamente riconoscibile in quanto dalla semplice lettura della motivazione è chiaramente argomentato il percorso seguito dal giudice per arrivare alla determinazione della pena finale».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso non è manifestamente infondato e che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Roma, è maturata, il 2 marzo 2021, la prescrizione (anche) del reato di ricettazione. Venendo in rilievo l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., si deve rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01;

Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450-01). Pertanto, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale, considerato che il reato di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen. è punito con la pena massima di otto anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è, appunto, di otto anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a dieci anni.

Poiché il reato di ricettazione ascritto al Chebl El Mostafà è stato accertato il 2 marzo 2011, esso si è quindi prescritto il 2 marzo 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è