Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31262/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to procedural nullity from late defense attorney appointment notification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31262/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment without remittal due to a procedural nullity. The appellant demonstrated that her new defense attorneys were nominated via PEC, but the court only received the nomination after the appeal judgment was finalized. Consequently, the court ruled that the appeal judgment was void under Article 178 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 179 cod. proc. pen.: A judgment is void if the notification of the appointment of defense attorneys of trust reaches the court after the judgment has been pronounced.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity defense attorney appointment notification timing appeal judgment annulment Code of Criminal Procedure revisione processuale ricusazione del pubblico ministero censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
c) in relazione agli art. 178, 599 e 601 cod.
Art. 179 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUIDERDONE RITA nato a LOCRI il 23/10/1961 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 7/04/2021- dep. 22/04/2021, confermava la sentenza con la quale in data 6/11/2018 il TRIBUNALE di MONZA aveva condannato GUIDERONE Rita a pena di giustizia e al risarcimento dei danni per i reati, riuniti per continuazione, di estorsione aggravata e di lesioni personali, commessi a CONCOREZZO il 19/09/2015, per avere usato violenza e minaccia in confronti di CREA Domenico e di BALDO Isabella, così ottenendo una somma complessiva superiore a 13.000 euro.

2. GUIDERONE propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi:come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

c) in relazione agli art. 178, 599 e 601 cod. proc. pen. Rileva che: in data 18/05/2020 aveva nominato come difensori di fiducia degli avv. Vincenzo ESPOSITO e Ismaele BRANCACCIO, attraverso pec inviata da quest'ultimo, con elezione di domicilio nel loro studio e con revoca del precedente difensore avv. Vincenzo CAGGIANO; la trasmissione della nomina via pec era avvenuta in conformità alle linee guida adottate dalla CORTE milanese per l'attuazione del rito cartolare; un funzionario della CORTE di APPELLO di MILANO, sempre a mezzo pec, aveva pure fornito risposta che l'udienza non era stata ancora fissata, e che la nomina sarebbe stata trasmessa alla 3^ sezione penale della CORTE; la citazione per il giudizio di appello era stata notificata al precedente difensore di GUIDERONE; ciò aveva comportato la mancata partecipazione dei nuovi difensori di fiducia all'udienza del giudizio di appello, i quali ne avevano appreso l'esito solo dopo la definizione dello stesso, da parte dell'avv.

CAGGIANO: costui, essendosi il processo svolto col rito cartolare, aveva ricevuto la notifica del dispositivo; la verifica ex post aveva fatto constatare che l'atto di nomina degli avv. ESPOSITO e BRANCACCIO era stata trasmessa alla 3^ sezione penale della CORTE solo il 22/04/2021, dopo che il giudizio era stato trattato. Sottolinea che già tale anomalia ha determinato una nullità, ma che a essa deve aggiungersi l'omessa notifica all'imputata, poiché la notifica medesima era stata dapprima tentata al domicilio di CONCOREZZO, anziché a quello eletto al momento dell'interrogatorio, e cioè allo studio dell'avv.

PAGNOTTELLA, poi non revocato, e quindi consegnato all'avv. CAGGIANO, nel cui studio tuttavia non era stata operata alcuna elezione di domicilio; con i motivi successivi censura il vizio di motivazione quanto: alla condanna per estorsione, e non invece per esercizio arbitrario delle proprie ragioni; alle ritenute lesioni lesionali, in carenza di una espressa istanza di punizione sul punto; alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; al diniego delle attenuanti generiche. Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'accoglimento del primo motivo ricorso, e quindi per l'annullamento con rinvio.

3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nel primo motivo, avendo la difesa compiutamente dimostrato: la trasmissione tempestiva a mezzo pec della nomina dei difensori di fiducia da parte della ricorrente, con elezione di domicilio nel loro studio; l'attestazione che tale comunicazione era pervenuta alla CORTE di APPELLO, tanto da essere seguita dall'assicurazione che essa sarebbe stata trasmessa alla Sezione penale che avrebbe poi trattato il giudizio; l'avviso dato al precedente difensore, che invece era stato revocato per tempo, contestualmente alla nomina dei nuovi; l'annotazione che tale nomina è pervenuta alla CORTE decidente dopo la definizione del giudizio. La sentenza, in quanto colpita da nullità ai sensi dell'art. 178 co. 1 lett.

c) e 179 cod. proc. pen., va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla CORTE di APPELLO di MILANO. Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per