Cassation court annuls appeal judgment for failing to recognize criminal continuation due to insufficient temporal and factual indicators.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's decision regarding the recognition of criminal continuation between two offenses. The appellant argued that the rapina and attempted theft were continuous due to their proximity and identical nature, while the prosecution opposed the claim. The court ruled that the lower court erred by relying solely on the five-hour time gap, ignoring other concrete indicators like spatial contiguity and the planning of the second crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: The recognition of criminal continuation requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and protected interests, spatial-temporal contiguity, and the planning of subsequent offenses, excluding mere temporal proximity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JALLOW AMADOU nato il 10/10/1984 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/02/2021- dep. 29/03/2021, confermava la sentenza con la quale in data 29/11/2018 il GUP del TRIBUNALE di MONZA, all'esito di giudizio celebrato col rito abbreviato, aveva condannato JALLOW Amadou a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina aggravata e di lesioni personali, commessi a MONZA il 19/08/2017. La condotta contestata riguardava l'avere, in concorso con tre soggetti non identificati, immobilizzato CAMPOBELLO Michele e colpito al volto costui, e nell'essersi con ciò impossessato del suo zaino, conl:enente un telefono mobile e vari effetti personali, provocando alla vittima contusioni ritenute guaribili in due giorni.2. ALLOW propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., avendo la CORTE ambrosiana rigettato, ad avviso della difesa in modo apodittico, la richiesta di riunire sotto il vincolo della continuazione i delitti oggetto di condanna nel presente giudizio con quelli di cui alla sentenza della stessa CORTE di APPELLO del 12/04/2018, che allega in copia, con la quale il ricorrente era stato condannato a pena di giustizia per tentato furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, commessi a MONZA il 19/08/2017. Ribadisce gli elementi che avrebbero dovuto far applicare la continuazione, consistiti nella brevissima distanza temporale fra l'uno e l'altro - circa cinque ore -, nella circostanza che entrambi gli episodi erano stati denunciati all'autorità giudiziaria con un'unica comunicazione di reato dalla Polizia di Stato, nella identica natura dei reati commessi, nel fatto che quando l'imputato era stato tratto in arresto per il tentativo di furto aveva ancora indosso lo zaino che aveva sottratto a CAMPOBELLO.
Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente invia memoria scritta di replica a tali conclusioni.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. È consolidato e condiviso l'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. U sentenza n. 28659 del 18/05/2017 dep. 08/06/2017 Rv. 270074 - 01 imputato: Gargiulo) secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita (...) di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita,, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea".
Rileva pertanto, ai fini della verifica richiesta, che sussistano concreti indicatori "quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita", escludendo che "i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni".Gli "indicatori concreti" prospettati dalla difesa, ed emergenti dalla vicenda processuale, in coerenza con la ricordata giurisprudenza di legittimità, consistono nella estrema vicinanza temporale tra la rapina e il tentativo di furto - appena cinque ore -, nella identità dello spazio di consumazione dei reati - il territorio di MONZA -, nell'essersi trattato in entrambi i casi di reati contro il patrimonio, nell'uso di violenza per conseguire l'impossessamento, ovvero l'impunità: non appare pertanto esservi alcuna estemporaneità, ovvero occasionalità, nella condotta che ha portato alla realizzazione del tentativo di furto e della violenza a p.u. rispetto alla precedente rapina.
Il limite della motivazione della CORTE di APPELLO è di aver considerato solo il dato temporale, ravvisandone l'insufficienza ai fini della continuazione e di non aver tenuto conto degli altri "indicatori concreti". Si impone pertanto l'annullamento con rinvio, per nuovo giudizio sull'applicabilità della continuazione fra le due sentenze, alla stregua del principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata quanto all'omesso riconoscimento della continuazione tra i reati con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'aff