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Sentenza — n. 31259/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of transparency and false justification of insolvency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the defendant's attempt to reclassify the crime as fraudulent insolvency was legally unfounded. The defendant argued he lacked the intent to defraud, claiming he merely disclosed his financial difficulties, but the court found this constituted a false explanation designed to maintain the victim's trust. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 641 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised contradict the facts and legal reasoning established in the appellate judgment, particularly when the appellant attempts to introduce a new legal qualification that undermines the established facts of the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fraudulent insolvency lack of transparency false justification criminal intent procedural violation court costs assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
ANDREOLI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co.
Art. 641 cod. pen.
Rileva l'insussistenza del delitto di cui all'art. 641 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186)„ al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
art. 641 cod. pen
Rileva l'insussistenza del delitto di cui all'art. 641 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186)„ al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREOLI FEDELE nato a SEREGNO il 21/05/1968 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 9/04/2021- dep. 19/04/2021, riformava la sentenza con la quale in data 12/12/2018 il TRIBUNALE di MONZA in composizione monocratica aveva condannato ANDREOLI Fedele a pena di giustizia per il reato di truffa, ritenendo la recidiva pluriqualificata. La condotta contestata riguardava l'avere egli adoperato artifici e raggiri consistiti nell'aver consegnato in pagamento a BROCCHIN Cristian un assegno bancario recante l'importo di 3.500 euro, privo di copertura, e in seguito protestato, per l'acquisto di uno scooter elettrico per disabili, in VAREDO il 20/05/2014. La CORTE territoriale qualificava la condotta in termini di insolvenza fraudolenta e rideterminava la pena, riducendola.2. ANDREOLI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. Rileva l'insussistenza del delitto di cui all'art. 641 cod. pen., poiché non avrebbe realizzato la condotta tipica di tale reato, assumendo l'obbligazione col proposito di non adempierla e dissimulando il proprio stato di insolvenza: egli non aveva tenuto un comportamento né positivo né negativo, e nemmeno di mero silenzio, e anzi aveva comunicato alla controparte le proprie difficoltà nel pagare; poi era stato ristretto in carcere, sì che il suo costituirebbe esclusivamente un inadempimento di natura civilistica. Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che la derubricazione a insolvenza fraudolenta costituiva una delle richieste, se pur subordinata, dell'atto di appello, e che sostenere in sede di ricorso per cassazione l'assenza di elemento psicologico del reato di cui all'art. 641 cod. pen. costituisce un novum rispetto all'appello medesimo.

3. Il ricorso è inammissibile non già perché lo stesso ANDREOLI avesse sollecitato la differente qualificazione del fatto in termini di insolvenza fraudolenta - dal momento che questa era urkistanza subordinatq, -, bensì perché la ragione in fatto maggiormente valorizzata, e cioè l'avere l'imputato non solo non dissimulato la propria insolvenza, ma al contrario l'avere fatto presenti le precarie condizioni economiche, in realtà non ha costituito un atto di trasparenza nei confronti dell'alienante. La CORTE territoriale ha sul punto correttamente motivato che egli aveva correlato le sue difficoltà economiche a una condizione transitoria, derivante dalla recente scomparsa della madre, e tale circostanza non corrispondeva al vero: dunque, invece che palesare problemi nei pagamenti, quell'atteggiamento mirava a spiegarli con una ragione del tutto temporanea - e falsa -, andando quindi a rafforzare il convincimento della controparte in ordine alla sua solvibilità, e quindi a convincerlo intanto a consegnargli il bene oggetto dell'acquisto.

In tal senso il motivo del ricorso è manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186)„ al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle