Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31257/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31257/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 26/03/2021, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 31/10/2018 del Tribunale di Firenze di condanna di Armando Bracciaventi e di Morena Lucchese per il reato di possesso di carta di credito di provenienza furtiva (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis), con l'applicazione, agli stessi imputati, della recidiva specifica loro contestata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 31257/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) del comma 1. dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, «in relazione all'applicazione della contestata recidiva». I ricorrenti lamentano il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente all'applicazione di tale aggravante - che era stata oggetto di uno specifico motivo di appello - per non avere la Corte d'appello dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali il reato sub iudice sarebbe stato idoneo a rivelare una maggiore capacità a delinquere dei rei.

Parole chiave

Generato dall'IA
pericolo di reiterazione aggravamento della pena criminalità persistente pentito altri capi d'accusa precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 606 cod. proc. pen
e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, «e/o», in relazione alla lett.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRACCIAVENTI ARMANDO, nata a Nicosia il 24/02/1972 LUCCHESE MORENA, nata a Jesi il 02/05/1969 avverso la sentenza del 26/03/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla recidiva applicata a Lucchese Morena; lette le conclusioni dell'avv. ADRIANO CAPACCIOLI, difensore di Bracciaventi Armando e di Lucchese Morena, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/03/2021, la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 31/10/2018 del Tribunale di Firenze di condanna di Armando Bracciaventi e di Morena Lucchese per il reato di possesso di carta di credito di provenienza furtiva (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel testo applicabile ratione temporis), con l'applicazione, agli stessi imputati, della recidiva specifica loro contestata.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Firenze, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, Armando Bracciaventi e Morena Lucchese, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, i ricorrenti deducono, in relazione alla lett.

e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, «e/o», in relazione alla lett.

c) del comma 1. dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, «in relazione all'applicazione della contestata recidiva». I ricorrenti lamentano il vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente all'applicazione di tale aggravante - che era stata oggetto di uno specifico motivo di appello - per non avere la Corte d'appello dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali il reato sub iudice sarebbe stato idoneo a rivelare una maggiore capacità a delinquere dei rei.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è manifestamente infondato con riguardo alla posizione di Armando Bracciaventi mentre è fondato con riguardo alla posizione di Morena Lucchese.

2. A proposito dell'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01).

Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01).

3. Nel caso di specie, con riguardo alla posizione di Armando Bracciaventi, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto di applicare la recidiva reputando che, poiché l'imputato aveva moltissimi precedenti per furto e ricettazione, negli anni dal 1991 al 2011, doveva ritenersi che egli fosse dedito, senza soluzione di continuità, alla commissione di reati della specie di quello per il quale si stava procedendo. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere evidentemente sufficiente - avendo la Corte d'appello di Firenze dato conto della verifica, da essa compiuta, di come la pregressa condotta criminosa del Bracciaventi fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007 - e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

4. Quanto alla posizione di Morena Lucchese, la motivazione della ritenuta applicazione della recidiva è, invece, inadeguata. Con riguardo alla Lucchese, infatti, la Corte d'appello di Firenze si è limitata a rilevare che l'imputata «ha un precedente per furto aggravato tentato» - ciò che costituiva, in effetti, la ragione della contestazione della recidiva - senza tuttavia motivare in ordine al perché tale contestata aggravante dovesse essere in concreto applicata, rappresentando, in particolare, le ragioni per le quali il suddetto precedente dovesse ritenersi indicativo di una perdurante inclinazione al delitto che avesse influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

Un'adeguata motivazione non può essere rinvenuta neppure nel riferimento, operato dalla Corte d'appello di Firenze, alla circostanza che «gli imputati sono stati coinvolti in indagini per altri furti, commessi nello stesso periodo», attesa, da un lato, la genericità di tale riferimento e, dall'altro lato, che il mero «coinvol[gimento] in indagini» non può di per sé costituire stante anche la suddetta genericità - un indice di pregressa condotta criminosa, ben potendo le stesse indagini concludersi con richiesta di archiviazione.

5. Pertanto, la sentenza impugnata da Morena Lucchese deve essere annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Il ric:orso di Armando Bracciaventi deve, invece, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata da Morena Lucchese limitatamente al riconoscimento della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di Bracciaventi Armando e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so