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Sentenza — n. 31255/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31255/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31255/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KARAMI AYOUB nato il 21/03/1997 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31255/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente non si confronta con la consolidata interpretazione che, sul punto contestato, hanno offerto le Sezioni Unite della Cassazione. E' stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Parole chiave

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rapina rapimento tentato furto furto di lieve entità furto per mestiere reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
E' stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KARAMI AYOUB nato il 21/03/1997 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte d'appello di Milano confermava la sentenza che aveva condannato il ricorrente per la consumazione del reato di rapina impropria. Si contestava al Karami di avere sottratto diversi capi di abbigliamento per un controvalore di euro ottantaquattro e di essersi garantito l'impunità usando violenza nei confronti del dipendente dell'esercizio commerciale nel quale era esposta la merce sottratta.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge che vizio di motivazione si riduceva che non si tratterebbe di rapina impropria "consumata", ma solo "tentata", in quanto la sottrazione sarebbe avvenuta sotto il controllo dell'addetto alla sorveglianza ed il ricorrente sarebbe stato bloccato appena dopo il passaggio delle barriere anititaccheggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente non si confronta con la consolidata interpretazione che, sul punto contestato, hanno offerto le Sezioni Unite della Cassazione. E' stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minac:ciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res.

Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata "materialmente", così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente:

Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153).La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima„ la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina "consumata". Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina "impropria" sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella "propria" richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento. 1.2.

Nel caso in esame non è dubbio - tenuto conto della conforme ricostruzione della condotta effettuata dai giudici di entrambi i gradi di merito - che il ricorrente aveva sottratto i beni, pur non impossessandosene definitivamente, e che successivamente aveva usato violenza per garantirsi l'impunità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, i