Cassation court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on minor offense exemption due to contraband quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a second-instance conviction for counterfeiting and possession of contraband. The appellant argued that the lower court failed to apply all statutory criteria for the minor offense exemption under Article 131-bis of the Penal Code. The court held that the appellate judgment was legally sound because it correctly applied the relevant criteria and found the quantity of goods sufficient to preclude the exemption, rendering the appeal infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on the minor offense exemption must apply the criteria of Article 133, but it is not necessary to examine all evaluation elements, as indicating the relevant ones is sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIOP DAOUDA nato il 15/09/1979 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN Farro 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per i reati di ricettazione di cinquantacinque paia di scarpe recanti marchio Nike contraffatto e per il correlato reato previsto dall'art. 474 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di tutti i parametri indicati nell'articolo 1:33 cod. pen. e non sarebbe, pertanto, sufficiente il mero riferimento alla quantità dei beni illeciti detenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 collegio riafferma che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 -01; Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Nel caso in esame, seppure con formula lessicale che presenta un refuso (in quanto manca il verbo: pag. 3 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha ritenuto non concedibile il beneficio invocato in considerazione del numero di beni detenuti, ritenuto non esiguo. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 24 giugno 2022