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Sentenza — n. 31253/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31253/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Partendo dal ricorso di SOLETTO, è certamente fondato il primo motivo, per la parte relativa al capo di imputazione Z12, che la CORTE ambrosiana ha così trattato: "capo Z12) AUDI Q7 TG. DM980111: il teste POLATO (pag. 38-39) ha dichiarato che l'autovettura è stata trovata in Francia, e che gli accertamenti di p.g. avevano consentito di appurare che la stessa fosse stata rubata a Rota Luciano. Non pare in contrasto con quanto riferito da Paglialonga, che si è limitato a riferire che il veicolo era irreperibile sul territorio nazionale". Tuttavia la sentenza del TRIBUNALE (fg.

Regesto Legislator

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art. 531 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31253/2022 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen. per travisamento della prova e vizio di motivazione. Sottolinea come già in sede di interrogatorio egli aveva dichiarato di aver finanziato DEFENDI nell'acquisto di due o tre vetture, ricavandone una provvigione, ma di essere del tutto estraneo alle condotte di riciclaggio da costui realizzate; - come secondo, la violazione dell'art. 606 cc). 1 lett.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione opposizione motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 531 cod. proc. pen
b) in relazione all'art. 531 cod. proc. pen., per avere la CORTE inserito nel calcolo della pena l'aumento per continuazione in ordine al reato di cui al capo N bis-, quando in altra parte della motivazione esso era stato dichiarato estinto per prescrizione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SOLETTO CRISTINA nato a LEGNANO il 29/03/1974 GILIBERTI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 09/06/1953 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo per SOLETO CRISTINA l'annullamento senza rinvio in accoglimento del terzo e quarto motivo, e l'inammissibilità per il resto; per GILIBERTI GIUSEPPE l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso, e l'inammissibilità per il resto; uditi i difensori avvocati GIOVANNI PETRICCAI, il quale deposita procura speciale di nomina a difensore per l'avvocato BUZZELLI DARIO con revoca dei precedenti difensori e in difesa di CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A., che non presenta conclusionii;

ANTONIO D'AMELIO in difesa di GILIBERTI GIUSEPPE, e GIUSEPPE CAMPANELLI GIUSEPPE in difesa di SOLETTO CRISTINA, i quali chiedono l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN IFATTO 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/01/2021- dep. 3/02/2021, riformava la sentenza con la quale in data 30/11/2017 il TRIBUNALE di VARESE aveva condannato, fra gli altri, SOLETTO Cristina e GILIBERTI Giuseppe ciascuno a pena di giustizia per una serie di delitti di riciclaggio, di falso e di simulazione di reato, commessi in larga parte nel 2008, con condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

La condotta contestata riguardava una serie di operazioni, col concorso di tutti gli imputati, ciascuno con un proprio ruolo, secondo questo sviluppo: - il coimputato DEFENDI Franco, titolare di un autosalone a VARESE, presentava alla Motorizzazione civile, attraverso un complice, documenti falsi relativi a singole autovetture, per ottenere l'immatricolazione in Italia o di veicoli già immatricolati e circolanti all'estero, ovvero di veicoli inesistenti, i quali erano ceduti alla sua rivendita di vetture n& giorni immediatamente seguenti ciascuna immatricolazione; - l'automobile diventava poi oggetto di un contratto di leasing, nel quale l'autosalone di DEFENDI figurava proprietario del bene, un complice di DEFENDI si presentava come locatario-utilizzatore del veicolo, e una società di leasing lo acquistava, pur se esso restava nella disponibilità di DEFENDI, e assumeva la veste di locatrice del mezzo; - la società di leasing erogava all'autosalone il corrispettivo per l'acquisto della vettura; - del veicolo gli imputati denunciavano il furto o la rapina, sì da interrompere gli obblighi derivanti dal contratto di leasing, e ciò provocava un danno alla società finanziaria che, una volta pagato l'automezzo, non riusciva a incamerare i canoni di locazioné nascenti dal contratto; - l'agenzia di pratiche automobilistiche SOLETTO, al cui interno operava SOLETTO Cristina, figlia del titolare e coimputato SOLETTO Franco, gestiva una parte significativa dei passaggi di proprietà delle vetture, che erano o inesistenti, ovvero falsamente immatricolate in Italia, da parte degli apparenti proprietari, che ne avevano chiesto l'immatricolazione alla Motorizzazione civile di VARESE, predisponendo atti notarili mai effettivamente redatti o autenticati dai notai che in essi figuravano; - GILIBERTI era il soggetto che per conto di DEFENDI curava, a mezzo della negoziazione di assegni, il flusso di denaro che ruotava attraverso queste illecite operazioni.

2. SOLETTO e GILIBERTI propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. SOLETTO deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. per travisamento della prova con riferimentiàpi capi Z12 e Z2 delle imputazioni, per evidenti difformità rispetto agli esiti delle prove. Quanto al capo Z12, rileva che esso riguarda il riciclaggio della vettura AUDI Q7 tg. DM95511 e la prova a carico è stata ricavata dalle dichiarazioni del teste POLATO, rese all'udienza del 17/12/2015 (fg. 38 e 39 del verbale stenotipico, che allega). Esse tuttavia riguardano l' AUDI Q7 tg. D3276ZZ, e quindi il capo di imputazione R; la CORTE avrebbe invece omesso di considerare quanto riferito dal teste PAGLIALONGA, poiché solo lui aveva reso dichiarazioni sull'AUDI Q7 tg.

DM95511, e aveva spiegato che essa non era reperibile. Quanto al capo Z2, riguardante il riciclaggio della vettura PORSCHE CARRERA 997 coupé tg. DH013ZP, la censura è il vizio di motivazione per avere la CORTE milanese presunto il reato, mentre il teste PAGLIALONGA aveva riferito che non vi era traccia di flusso del veicolo, e che esso risultava immatricolato in Svizzera dal 2005 al 2009, in contrasto con la sua immatricolazione in Italia nel 2007; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

e) cod. proc. pen. Censura la CORTE di APPELLO, poiché essa non avrebbe argomentato sulla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio, e l'imputata aveva sempre sostenuto di essersi occupata solo del perfezionamento delle pratiche di cessione dei veicoli a DEFENDI, inconsapevole della loro provenienza; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) in relazione all'art. 597 co. 3 cod. proc. pen. quanto al calcolo della pena in grado di appello, che avrebbe integrato una reformatio in pejus. Infatti, mentre in primo grado ogni episodio di riciclaggio aveva comportato a titolo di continuazione la pena aggiuntiva di quattro mesi di reclusione e 1000 euro di multa, la CORTE territoriale aveva calcolato per ciascuno dei residui capi di imputazione per riciclaggio la pena aggiuntiva di sei mesi di reclusione e 1000 euro di multa; - come quarto, la violazione dell'art. 606 cc>. 1 lett.

b) in relazione all'art. 531 cod. proc. pen., per avere la CORTE inserito nel calcolo della pena l'aumento per continuazione in ordine al reato di cui al capo N bis-, quando in altra parte della motivazione esso era stato dichiarato estinto per prescrizione.

3. GILIBERTI deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen. per travisamento della prova e vizio di motivazione. Sottolinea come già in sede di interrogatorio egli aveva dichiarato di aver finanziato DEFENDI nell'acquisto di due o tre vetture, ricavandone una provvigione, ma di essere del tutto estraneo alle condotte di riciclaggio da costui realizzate; - come secondo, la violazione dell'art. 606 cc). 1 lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen. per il diniego immotivato delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi vanno accolti nei termini che seguono.

1. Partendo dal ricorso di SOLETTO, è certamente fondato il primo motivo, per la parte relativa al capo di imputazione Z12, che la CORTE ambrosiana ha così trattato: "capo Z12) AUDI Q7 TG. DM980111: il teste POLATO (pag. 38-39) ha dichiarato che l'autovettura è stata trovata in Francia, e che gli accertamenti di p.g. avevano consentito di appurare che la stessa fosse stata rubata a Rota Luciano. Non pare in contrasto con quanto riferito da Paglialonga, che si è limitato a riferire che il veicolo era irreperibile sul territorio nazionale". Tuttavia la sentenza del TRIBUNALE (fg.

15) aveva descritto il fatto in termini differenti, poiché l'AUDI Q7 tg. DM98011 era un veicolo non già sottratto a ROTA Luciano, bensì attribuito a un soggetto - NOZZA Massimo - risultato inesistente. ROTA Luciano è persona offesa del furto, denunciato a STEZZANO il 21/08/2007, che è delitto presupposto del riciclaggio sub R: si trattava anche in questo caso di un'AUDI Q7, la cui targa originaria era però DJ276ZZ, poi 'ripulita' in DM96911, e su di esso ha reso testimonianza l'agente della polizia stradale POLETTO; la corretta descrizione del fatto è al fg. 3 della sentenza di appello, nella parte in cui riassume la pronuncia del TRIBUNALE (pur riportando in modo scorretto il nome del testimone, che diventa POLATO, e il prenome di ROTA, che da Luciano è diventato Roberto).

Vi è da aggiungere che la sentenza di appello non tratta in alcun modo il capo R, in ordine al quale in primo grado era stata affermata la sua responsabilità: deve ritenersi sul punto confermata in appello la pronuncia di condanna, perché viene richiamato ai fini del calcolo della pena. Si impone sul punto l'annullamento con rinvio, al fine di stabilire la corretta corrispondenza fra la condotta di cui alle imputazioni R e Z12 e la valutazione della responsabilità, anche alla stregua delle contestazioni contenute nei motivi di appello, ripresi dal ricorso per cassazione.

Va aggiunto che la condanna per il capo R non è formalmente oggetto di ricorso, ma quest'ultimo ha una inevitabile ricaduta su di esso, in considerazione della confusione fra i due reati operata in appello.

2. Il motivo riguardante l'imputazione Z2 rileva un 1:ravisamento nella valutazione da parte della CORTE di APPELLO delle dichiarazioni del teste PAGLIALONGA Roberto, dalle quali - nella prospettazione difensiva - non emergerebbe un reato presupposto, poiché la vettura PORSCHE in questione, in apparenza targata DH013ZP, era risultata immatricolata in SVIZZERA dal 2005 al 2009, contestualmente alla sua fittizia immatricolazione in ITALIA, nel 2007. Va premesso sul punto che il reato non può dichiararsi estinl:o per prescrizione; infatti, mentre il prospetto a fg. 8 della sentenza di appello la indica come maturata alla data dell'8/06/2022, essendo stato il reato contestato come commesso 1'8/06/2007, dai verbali delle udienze davanti al TRIBUNALE risulta una sospensione, a seguito della adesione dei difensori a un'astensione dichiarata da associazioni forensi, dal 23/03/2017 al 26/10/2017: ciò fa ritenere il relativo termine non ancora decorso.

La sentenza di appello appare poco chiara rispetto alla contestazione difensiva. Si limita infatti a sostenere che "il teste Paglialonga non ha riferito che il veicolo era inesistente, sicché non vi sono ragioni per ritenere che l'immatricolazione sia avvenuta solo cartolarmente", operando una presunzione fondata sul silenzio del testimone, peraltro ufficiale di p.g._ Maggiore chiarezza non proviene dalla sentenza del TRIBUNALE, che ha dato atto della falsificazione della carta di circolazione del veicolo e della sua autenticazione da parte del notaio, non anche di elementi ulteriori rispetto alla falsa rappresentazione dell'esistenza della vettura.

Si impone pertanto anche per questo capo di imputazione un nuovo approfondimento nel merito, che affronti in modo congruo e logico - come in concreto non è avvenuto - il motivo di appello riguardante il presupposto del contestato riciclaggio.3. Mentre il secondo motivo è assorbito da quanto fin qui riassunto, nel senso che la risposta a esso è subordinata alla definizione del primo motivo di censura, è fondato il terzo motivo, poiché l'aumento per continuazione per ciascun episodio di riciclaggio supera, in assenza'di impugnazione sul punto da parte del P.M., l'entità dell'incremento per continuazione dei medesimi reati stabilita dal TRIBUNALE.

Questa S.C. non può tuttavia intervenire direttamente, riportando il calcolo della pena a quello stabilito in primo grado, restando ancora non definite le imputazioni di riciclaggio in ordine alle quali affermare la responsabilità. Quanto infine alla imputazione sub N bi:s, dalla tabella della prescrizione contenuta nella sentenza di appello il reato in questione non risulta estinto per tale causa al momento della pronuncia, anche se lo si è ritenuto prescritto nel corpo della motivazione, e infine si è calcolato per esso l'aumento di pena a titolo di continuazione: in presenza pure per tale capo di non poca confusione, resta il dato obiettivo del decorso del tempo utile ai fini dell'estinzione per prescrizione, nel periodo fra la pronuncia di appello e il presente grado del giudizio.

4. In relazione poi al ricorso di GILIBERTI, va disatteso il primo motivo, che è manifestamente infondato poiché sollecita una differente ricostruzione del fatto, in presenza di un doppio conforme accertamento di colpevolezza, incompatibile col giudizi di legittimità, mentre quanto prima rilevato in ordine ai reati di cui ai capi Z12 e Z2 si riflette sulla sua posizione circa tali imputazioni, poiché attiene alla dinamica di questi specifici reati nel loro insieme, e non alla partecipazione a essi del ricorrente. È fondato il secondo motivo, poiché alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, pure riassunta come motivo di appello nell'introduzione della sentenza, non ha fatto seguito alcuna trattazione a opera della CORTEterritoriale, sì che ci si trova di fronte a una carenza assoluta di motivazione, non surrogabile implicitamente neanche da considerazioni sull'entità della pena, che sono assenti.

Riassumendo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio: - per SOLETTO Cristina, quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi R, Z12 e Z2 e quanto alla entità dell'aumento per continuazione; - per GILIBERTI, quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi Z12 e Z2 e quanto alla valutazione della meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche.Con riferimento a SOLETTO, deve dichiararsi l'annullamento della sentenza senza rinvio per il delitto sub N bis perché estinto per prescrizione. La sentenza medesima va infine ritenuta irrevocabile, quanto a SOLETTO per i reati di cui ai capi B, EeH e quanto a GILIBERTI in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B e E.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo N bis, perché estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza per i reati di cui ai capi R), Z12) e Z2) e inoltre, per la posizione di SOLETTO Cristina limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed altresì per la posizione di GILIBERTI Giuseppe quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto ed irrevocabile l'